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Proroga della Dichiarazione Precompilata ISEE 2019: la nuova data

lentepubblica.it • 25 Gennaio 2019

proroga-dichiarazione-precompilata-isee-2019Proroga della Dichiarazione Precompilata ISEE 2019. Lo prevede un passaggio del decreto legge sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza approvato da Palazzo Chigi lo scorso 17 Gennaio 2019. La novità per recepire le osservazioni del Garante per la privacy.


La dichiarazione ISEE precompilata slitta ancora. Partirà il 1° settembre 2019 dopo le osservazioni avanzate dal Garante della Privacy relative alla tutela dei dati personali per i componenti maggiorenni della famiglia. Il Decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza, varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta, ha rivisto i termini e le modalità per l’avvio della dichiarazione Isee precompilata da parte dell’Inps che secondo le originarie previsioni sarebbe dovuta partire il 1° settembre dello scorso anno e poi posticipata al 1° gennaio 2019.

 

Il provvedimento reca alcune modifiche chirurgiche all’articolo 10 del Dlgs 147/2017 che, come noto, prevede che l’INPS precompili la DSU cooperando con l’Agenzia delle entrate utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonche’ le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari.

 

Manifestazione del consenso

 

Per recepire le osservazioni del Garante il decreto prevede che i componenti maggiorenni il nucleo familiare dovranno esprimere preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All’atto della manifestazione del consenso, occorrerà indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata.  Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell’INPS ovvero presso i centri assistenza fiscale, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, sarà comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall’INPS e accessibile ai soggetti abilitati all’acquisizione del consenso. Si prevede, inoltre, che le DSU in corso di validità al 1° settembre 2019, restano valide fino al 31 dicembre 2019

 

Resterà ferma la facoltà di inibire in ogni momento all’INPS, all’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata. In questo caso sarà possibile presentare la DSU solo nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, saranno riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonche’ le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.

 

L’accettazione della DSU precompilata

 

Invariati gli altri punti cardine della misura. A regime la dichiarazione DSU precompilata sarà resa disponibile dall’Inps tramite il portale telematico ed il cittadino potrà accettarla o modificarla, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti gia’ dichiarate a fini fiscali, per le quali sarà assunto ed immutabile il valore a tal fine dichiarato. Servirà comunque un decreto del ministero del lavoro a stabilire le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, il cittadino potrà modificare le relative componenti rilevanti a fini ISEE, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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