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Proroga dello stop al versamento dei contributi per le aree terremotate

lentepubblica.it • 14 Ottobre 2020

proroga versamento contributi aree terremotateLo prevede un passaggio del Dl “Agosto”. Le aziende e i professionisti potranno ottenere l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori due anni. I chiarimenti in un documento dell’Inps.


Proroga dello stop al versamento dei contributi per le aree terremotate per il 2021 e 2022: questa l’ultima novità.
Le agevolazioni di natura previdenziale previste per le aziende e per i professionisti nella c.d. zona franca urbana istituita per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dureranno anche nel 2021 e nel 2022.

Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3674/2020 in cui illustra la novella contenuta nell’articolo 57 del dl n. 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”).

Proroga versamento dei contributi per le aree terremotate

L’articolo 46 del dl n. 50/2017 come convertito in legge n. 96/2017 e successive modificazioni ha previsto l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nello specifico a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unita’ locale all’interno della zona franca per i Comuni del Centro Italia.

Si tratta di Comuni colpiti a far data dal 24 agosto 2016 dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni:

  • Abruzzo
  • Lazio
  • Marche
  • e Umbria

E che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.

La predetta agevolazione è stata riconosciuta, peraltro, anche alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021.

Ad eccezione delle imprese che svolgono attivita’ appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

I benefici in questione sono concessi tramite appositi decreti del MISE nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato.

L’articolo 57 del dl n. 104/2020

Ebbene l’articolo 57 del dl n. 104/2020 ha rinnovato l’agevolazione previdenziale anche per gli anni di imposta 2021 e 2022 (prima era limitata al quadriennio 2017-2020 per le imprese e al 2019-2020 per i professionisti). Resta inteso che il riconoscimento dei benefici è effettuato con decreto del MISE.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2022).

Dunque questo credito, in sostanza, può essere utilizzato per compensare i versamenti contributivi dovuti all’INPS. Oppure, se i versamenti sono già stati effettuati, per chiederne il rimborso all’INPS.

E in entrambi i casi gli interessati devono utilizzare il modello di pagamento “F24”. Da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

A questo link il testo completo del messaggio dell’INPS.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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