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Redditi fondiari: in scadenza la presentazione di denuncia annuale variazioni dei redditi

lentepubblica.it • 29 Gennaio 2015

L’importante è che le modifiche, avvenute nel corso dell’anno passato, siano comunicate per tempo al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate.

È in scadenza, per i titolari di redditi fondiari, la presentazione di denuncia annuale delle variazioni dei redditi – dominicale e agrario – dei terreni, che si sono verificate nel corso del 2014. L’adempimento si effettua utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la dichiarazione all’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
Il 2 febbraio, infatti, è il termine ultimo per denunciare l’intervenuta variazione, senza incorrere in sanzioni o penalizzazioni. La scadenza ordinaria per la comunicazione dei cambiamenti – in aumento o in diminuzione – del reddito dominicale e agrario dei terreni cade il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Per quest’anno, il termine si sposta in avanti di due giorni (lunedì prossimo) poiché il mese di gennaio finisce di sabato.

Dove nasce l’adempimento – Variazioni in aumento e in diminuzione
L’articolo 30 del Tuir (Dpr 917/1986) è la sorgente normativa dell’adempimento in scadenza.
Secondo il disposto del suddetto articolo, le variazioni del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione, devono essere denunciate dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, con apposito modello, nel quale vanno indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e, se queste riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento.

Per chiarezza di esposizione, ricordiamo che i commi 1 e 2 dell’articolo 29 del Tuir definiscono, rispettivamente, variazioni del reddito domenicale in aumento, quelle derivanti dalla sostituzione del prodotto coltivato, rispetto a quanto indicato in catasto, con un altro di maggiore reddito, e variazioni del reddito dominicale in diminuzione, quelle di senso opposto, cioè quando la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto avviene con un’altra di minore reddito oppure quando si riduce la capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.

I termini dell’adempimento e il periodo d’imposta interessato
Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti (articolo 30, comma 2 e hanno effetto da tale anno.
Le variazioni in diminuzione hanno effetto, invece, dall’anno in cui si sono verificati i fatti (articolo 30, comma 3), se la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se è presentata dopo, hanno effetto dall’anno in cui avviene la comunicazione.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Non sono tenuti alla denuncia di variazione colturale i contribuenti che, per richiedere i contributi agricoli Cee, hanno presentato all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) la dichiarazione sull’uso del terreno (vedi “Variazioni colturali anno 2014, in Gazzetta l’elenco dei comuni”).

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Sonia Angeli

 

 

 

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