lentepubblica


Regolamento UE: sulle agevolazioni fiscali nessun limite esterno

lentepubblica.it • 15 Settembre 2014

Annoverati tra le regole e i principi dell’ordinamento, hanno un importante valore di cui ogni Stato deve tenere conto

I principi del diritto dell’Unione europea, com’è noto, “influiscono” sugli Stati membri nell’iter di concessione delle agevolazioni, e tra queste di quelle di natura fiscale. Del resto, se per un verso il diritto dell’Unione influenza direttamente i tributi che derivano dall’ordinamento comunitario (e cioè l’Iva e le Accise) per l’altro in virtù della cd. primautè della norma europea su quella interna anche i tributi di esclusiva competenza dei 28 vengono indirettamente adattati alle regole “esterne”.
 
Tre diverse categorie ben distinte
Nella concessione di agevolazioni fiscali, pertanto, lo Stato deve tenere conto di alcuni limiti “esterni” all’ordinamento, tra i quali è possibile annoverare:

  • gli aiuti di Stato;
  • il principio di non discriminazione;
  • le misura dannose o pregiudizievoli.

 
Il ruolo degli aiuti di Stato
Le forme più comuni di aiuto di Stato (ex articoli 107, 108 e 109 del TFUE) sono le esenzioni e gli incentivi fiscali. Il diritto dell’Unione, sul punto, vieta la concessione di tali aiuti (palesi od occulti) laddove questi hanno l’effetto (più che la forma) di falsare o minacciare di falsare la libera concorrenza all’interno del mercato europeo.
Scopo, quindi, del divieto di aiuti è quello di evitare che pubbliche sovvenzioni (intese sia come prestazioni positive di “dare” all’impresa sia come interventi negativi di “non ricevere” dalle impresa) possano favorire determinati soggetti o determinati prodotti realizzando forme di discriminazioni giuridiche e di distorsioni economiche a vantaggio dei beneficiari dei contributi ed a svantaggio di coloro che non hanno goduto di tali contributi.
Una misura pubblica si considera aiuto di Stato (vietata in una prospettiva di solidarietà tra Stati membri) qualora rispondano le condizioni di cui ai 4 criteri VIST.
 
La valenza del principio di non discriminazione
Il principio di non discriminazione si applica, ai fini fiscali, alle materie specificamente devolute all’Unione europea nel settore delle imposte indirette (articoli 110 e 111 del TFUE).
In virtù del più generale articolo 18 del TFUE, tuttavia, l’enunciato principio riguarda anche la materia della fiscalità diretta.
Al riguardo, quest’ultimo articolo dispone che nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Tale regola è riconducibile alla disparità di trattamento basta sulla nazionalità delle persone e dei prodotti e contiene un divieto di trattamento sfavorevole e non di trattamento più favorevole. Peraltro, il divieto di discriminazione attiene solo ai cittadini ed ai beni comunitari mentre è ammessa una discriminazione nei confronti degli stranieri (non UE e non SEE).
 
Il codice di condotta
Il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ha l’obiettivo di realizzare un’azione coordinata al livello europeo finalizzata ad azzerare o ridurre le distorsioni che scaturiscono dall’applicazione di misure fiscali dannose, ovvero di quei regimi che determinano un livello di imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l’imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati dallo Stato membro interessato.
Tale documento costituisce un impegno politico (con funzioni di moral suasion) e non pregiudica, quindi, diritti ed obblighi degli Stati membri, né le rispettive competenze dei 28 e della Comunità derivanti dai Trattati.
Per essere dannosa, una misura deve soddisfare almeno uno dei seguenti 5 criteri:

  • se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti;
  • se le agevolazioni sono completamente isolate dall’economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale;
  • se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all’interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali;
  • se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede Ocse;
  • se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

Il campo di applicazione geografica del codice si estende ai territori dipendenti o associati.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Boris Bivona

 

contrattazione

Fonte:
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments