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Regolarizzazione spontanea di capitali e investimenti

lentepubblica.it • 12 Febbraio 2014

Pronta la bozza di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria
introdotta dal Dl n. 4/2014. Da oggi, infatti, sul sito www.agenziaentrate.it   è possibile
consultare la versione non definitiva del modello da presentare all’Agenzia delle Entrate
per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31
dicembre 2012 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio
fiscale. Sempre sul sito delle Entrate sono disponibili le due schede da allegare alla
domanda, in cui andranno indicati i dati relativi al richiedente e alle attività estere
rilevanti. Nell’ottica della fattiva collaborazione tra amministrazione fiscale e
contribuenti, eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate
possono essere inviate alla casella di posta elettronica
bozzadisclosure@agenziaentrate.it entro il 15 marzo 2014. Le richieste presentate
utilizzando il modello in consultazione saranno comunque ritenute valide ai fini del
perfezionamento della procedura anche se il modello definitivo dovesse essere
modificato a seguito delle osservazioni pervenute.

Chi può presentare la domanda – Potranno partecipare alla disclosure tutti i
contribuenti che non sono formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti
amministrativi o procedimenti penali attivati nei loro confronti in materia di violazione
di norme tributarie sulle attività estere rilevanti. La partecipazione è preclusa anche se la
formale conoscenza è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria
o da soggetti concorrenti nel reato tributario. Inoltre, l’adesione alla procedura dovrà
riguardare tutte le attività detenute dai richiedenti e tutti i periodi di imposta per i quali
non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli
obblighi di dichiarazione previsti dalla legge per chi detiene capitali o investimenti
all’estero.

Un modello flessibile a tre livelli – La richiesta è strutturata in modo da garantire una
piena, spontanea e tempestiva disclosure sia ai singoli contribuenti con più attività
estere, sia ai contribuenti cointeressati nella stessa attività. In questi casi sarà possibile
aderire alla procedura presentando contestualmente un’unica istanza, ma ciascun
contribuente istante dovrà compilare una distinta scheda “richiedente” e una singola
scheda “attività” per ogni attività estera da far emergere.

La disclosure dalla A alla Z – Per aiutare i contribuenti a compilare la domanda, in
appendice alle istruzioni l’Agenzia ha realizzato un breve glossario con le definizioni di
tutti i termini ricorrenti. Dalla A di Apporto alla V di Valore Patrimoniale, un aiuto in
più per evitare sviste ed errori.

Cosa comporta la voluntary disclosure – Se perfezionata, l’adesione alla
collaborazione volontaria permetterà di fruire della riduzione delle sanzioni minime alla
metà, sia nel caso di detenzione o trasferimento delle attività “svelate” al Fisco in Italia,
in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio
economico europeo incluso nella cosiddetta “white list”, sia nel caso in cui il richiedente
autorizzi l’intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità finanziarie italiane
tutti i dati relativi alle attività oggetto di disclosure. In tutti gli altri casi le sanzioni
minime sono ridotte di un quarto. La procedura si perfezionerà esclusivamente dopo il
versamento di tutte le somme dovute e non prevede la possibilità di avvalersi della
compensazione.

Il modello e le istruzioni per la voluntary disclosure sono disponibili sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli in bozza”.

FONTE: Agenzia delle entrate

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