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Armonizzazione Contabile: schema per invio rendiconti alla Corte dei Conti

lentepubblica.it • 6 Giugno 2016

questionario rendicontoSono disponibili i prospetti di bilancio armonizzato per l’invio dei rendiconti alla Corte dei Conti – Sezione Autonomie. Con avviso del 31 maggio scorso, la Sezione delle Autonomie ha comunicato la possibilità di scaricare i seguenti allegati alla delibera n. 12/2016 concernente la trasmissione telematica dei rendiconti 2015:

 

– Schemi_Bilancio_2015_Enti_Non_Sperimentatori_Def_04 (per gli enti non sperimentatori)

 

– Schemi_Bilancio_2015_Enti_Sperimentatori_Def_03 (per gli enti sperimentatori)

 

 

Avviso del 31 maggio 2016

 

Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, Deliberazione 29 aprile 2016, n. 12/SEZAUT/2016/INPR

 

 

PREMESSO

 

– che, ai sensi dell’art. 227, comma 6, del TUEL, gli enti locali di cui all’art. 2 del medesimo TUEL inviano telematicamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti i rendiconti corredati degli altri documenti contabili ivi indicati;

 

– che, ai sensi dell’art. 227, comma 4, del TUEL, i suddetti rendiconti, sono inviati alla Sezione delle autonomie per il referto di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, a norma del quale la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento, sull’esito dei controlli eseguiti, ai sensi dei commi 4 e 7 dello stesso articolo, che, relativamente agli enti locali, fa salve le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n., 51;

 

– che l’esame dei rendiconti degli enti locali è anche finalizzato all’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo il quale la Corte dei conti, nelle relazioni al Parlamento, di cui all’art.3, comma 6 della legge n.20/1994 e all’art.13 del d.l. n. 786/1981, riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle Sezioni regionali di controllo nell’ambito della verifica, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione al Patto di stabilità ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

 

– che con decreto 24 giugno 2004 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, successivamente modificato con decreto ministeriale 9 maggio 2006, sono stati stabiliti modalità e tempi per l’invio telematico dei dati contabili degli enti locali;

 

– che, ai sensi dell’art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, è previsto rispettivamente che “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottino gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva” e che “il bilancio di previsione ed il rendiconto relativi all’esercizio 2015, predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10, sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 dagli enti che si siano avvalsi della facoltà di cui all’art.3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale …..”;

 

– che, ai sensi del successivo comma 15 dello stesso art. 11, è previsto che “a decorrere dal 2015, gli enti, che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione, di cui all’art. 78 dello stesso decreto, adottino gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano, nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati 17,18,e 20 del DPR n.194 del 1996, che possono non essere compilati.”

 

– che, ai sensi dell’art.1 della legge 7 aprile 2014, n.56 sono state istituite ed hanno operato nel corso dell’esercizio 2015 le Città metropolitane di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia.

 

 

 

CONSIDERATO

 

– che la Sezione delle autonomie, ogni anno, con apposita deliberazione, fissa tempi e modalità degli adempimenti cui sono tenuti gli enti per l’invio dei rendiconti, in coerenza con i termini stabiliti dalla legge per l’approvazione dei rendiconti da parte dell’organo consiliare, previsti in via ordinaria al 30 aprile dell’anno successivo, dall’art. 227, comma 2, del TUEL;

 

– che è necessario diramare le consuete istruzioni circa la trasmissione telematica dei rendiconti 2015, precisando, in proposito, che deve essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it, secondo il calendario indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento e che, in caso di mancata quadratura a sistema del conto inviato, l’obbligo di cui al comma 6 dell’art. 227 del TUEL non potrà ritenersi assolto;

 

– che il sistema SIRTEL (Sistema Informativo di Rendicontazione Telematica degli Enti Locali) ancora operativo è articolato sulla base degli schemi del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e che, pertanto, l’acquisizione dei dati dei rendiconti 2015 risulta tecnicamente vincolata alla compilazione dei predetti schemi;

 

– che l’esercizio finanziario 2015 è stato connotato dall’entrata a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e che tutti gli enti sono stati chiamati a dare applicazione al principio di contabilità finanziaria cd. potenziata e ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015, con la conseguente individuazione del fondo pluriennale vincolato che, ove costituito, è entrato a far parte del risultato di amministrazione dell’esercizio considerato;

 

– che, al fine di acquisire dati finanziari importanti per l’attività di referto al Parlamento, si rende necessaria la trasmissione da parte degli enti interessati dei dati contenuti in due prospetti riepilogativi della gestione considerata, allegati al rendiconto armonizzato; trasmissione che sarà effettuata secondo le modalità che verranno precisate in un successivo momento nell’apposito sito web della Corte dei conti;

 

– che, al fine di tener conto delle oggettive difficoltà per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, ai sensi dell’art.78 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., di avvalersi ancora per l’esercizio 2015, se non a fini meramente conoscitivi, degli schemi vigenti nel 2014, si rende opportuna l’acquisizione, in sostituzione dei quadri di cui al DPR n. 194/1996, di alcuni dei prospetti della gestione considerata, allegati al rendiconto armonizzato, con modalità che verranno, come sopra indicato, meglio precisate in un successivo momento.

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

ART. 1 – Adempimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni

 

Le Città metropolitane (istituite alla data del 01.01.2015), le Province ed i Comuni, fatta eccezione per gli enti di cui al successivo art. 3, debbono inviare alla Sezione delle autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, ed in base alle indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell’esercizio 2015, composto dai quadri previsti dal citato DPR n.194/1996. Gli stessi enti non inviano i quadri riassuntivi della gestione finanziaria e della gestione di competenza e possono non inviare i quadri relativi al conto economico, al conto del patrimonio ed al prospetto di conciliazione.

 

La trasmissione dell’anzidetta documentazione avverrà secondo il seguente ordine:

 

– le suindicate Città metropolitane, le Province ed i Comuni con più di 20.000 abitanti: dal 1° al 30 giugno 2016;

– i Comuni fino a 19.999 abitanti: dal 15 giugno al 15 luglio 2016;

– gli Enti delle Regioni a Statuto Speciale, la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dal più volte ricordato art. 227 TUEL: entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto.

 

Considerate le disposizioni recate dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in vigore dal 2015, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare alla Sezione delle autonomie, con le modalità che verranno rese note nel sito web www.corteconti.it, l’allegato a) Risultato di amministrazione- Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione, nonché il Quadro generale riassuntivo (all.10).

 

 

 

 

 

ART. 2 – Adempimenti per le Comunità montane

 

Le Comunità montane o le analoghe forme associative presenti nelle Regioni a statuto speciale (ad eccezione della Regione Sicilia) e nelle Province Autonome, dal 15 giugno al 15 luglio 2016, devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie – per via telematica – l’analoga documentazione richiesta agli enti di cui all’art.1, eccezion fatta per le comunità montane che abbiano partecipato alla sperimentazione, per le quali valgono le disposizioni contenute al successivo art. 3.

 

 

 

ART. 3 – Adempimenti per gli enti in sperimentazione

 

Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovranno trasmettere, con le modalità che verranno rese note nel sito web www.corteconti.it esclusivamente la documentazione di seguito elencata:

 

– prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione (all. A)

– quadro generale riassuntivo (all.10);

– gestione delle entrate per titoli e tipologie (all. G)

– riepilogo generale delle spese (all.10);

– riepilogo delle spese per titoli e macro aggregati (all. E)

– verifica+ degli equilibri (all.10);

 

 

 

ART. 4 – Adempimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2015

 

Gli Enti di cui ai precedenti articoli, che non abbiano approvato il rendiconto dell’esercizio 2015 nei termini prescritti, devono trasmettere alla Sezione delle autonomie, per via telematica, entro il 31 luglio 2016, nell’ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione e le regole vigenti:

 

a) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia o del Comune o della Comunità montana;

b) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l’esame della Giunta.

 

La trasmissione per via telematica del rendiconto 2015, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto rimane, in ogni caso, adempimento non eludibile, anche decorso il termine del 31 luglio 2016.

Fonte: Corte dei Conti
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