lentepubblica


Requisiti fiscali per il Cooperative Compliance

lentepubblica.it • 15 Aprile 2016

cooperative complianceCooperative compliance: il dettaglio sui requisiti dimensionali, sulle caratteristiche dei sistemi interni di gestione del rischio fiscale e, infine, il modello di domanda di adesione al regime destinato a far evolvere il dialogo tra fisco e contribuente in forme più moderne di interlocuzione. Con provvedimento del 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia (articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 128/2015). Si tratta di norme che hanno avuto un lunga gestazione, iniziata in ambito Ocse con il progetto che ha preso il nome di cooperative compliance, contenente una serie di raccomandazioni per ottimizzare e rinsaldare le relazioni tra fisco e contribuenti, in modo tale che le stesse non siano più fondate su un confronto conflittuale.

 

Il provvedimento di oggi, dunque, comincia a dettare le prime indicazioni pratiche ai soggetti interessati, partendo dal calcolo del requisito dimensionale. Ricordiamo, infatti, che il nuovo istituto è inizialmente riservato ai soli contribuenti di grandissime dimensioni; solo in un secondo momento, sarà gradualmente esteso a quelli più piccoli. Ma quanto devono essere “grandi” questi contribuenti per aderire al regime?

 

Possono essere residenti e non residenti e devono realizzare un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro, oppure se fanno parte di quelli che hanno partecipato al progetto pilota avviato nel 2013 dall’Agenzia, non inferiore a un miliardo di euro. Oltre a questi, sono ammesse anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs 147/2015), indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

 

Per fissare la dimensione del volume d’affari, il provvedimento stabilisce di fare riferimento al valore più alto tra i ricavi indicati nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente e ai due anteriori. Nel caso in cui la domanda sia presentata prima del deposito del bilancio ovvero della dichiarazione Iva, il contribuente può auto-dichiarare il possesso del requisito dimensionale; sarà poi l’ufficio a controllare la veridicità della dichiarazione. La “misurazione” relativa ai non residenti si riscontra “in casa” della stabile organizzazione presente sul territorio dello Stato. A tal proposito, il provvedimento ricorda che la stabile organizzazione che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale può essere anch’essa ammessa al regime.

 

Aderire all’adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle Entrate sia per i contribuenti. In particolare, nella formulazione dei requisiti per l’ammissibilità al regime, il provvedimento individua le caratteristiche essenziali di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, senza interferire però sull’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate al suo caso (un principio espresso già chiaramente dall’Ocse). A grandi linee, l’Agenzia chiede:

 

 

  • una chiara strategia fiscale
  • l’attribuzione di ruoli e responsabilità
  • la previsione di procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
  • il costante monitoraggio del sistema
  • l’adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno
  • la predisposizione, con cadenza almeno annuale, di una relazione agli organi di gestione.

 

 
Infine, con lo stesso provvedimento, l’Agenzia approva il modello (e relative istruzioni) da utilizzare per la richiesta di adesione al regime. Va presentata alla direzione centrale Accertamento, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata. La domanda deve essere corredata da una specifica documentazione (descrizione dell’attività svolta dall’impresa, strategia fiscale, descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento, mappa dei processi aziendali, mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti), che può essere trasmessa o integrata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il mancato adempimento verrà considerato come rinuncia alla procedura.

 

In sintesi, ricevuta la domanda, l’ufficio valuta i requisiti e, dopo aver visionato la documentazione, avvia il dialogo con il contribuente, che può anche articolarsi in più incontri. In questo frangente, i funzionari dell’Agenzia possono accedere alla sede deputata all’attività d’impresa o a quella della stabile organizzazione, nei tempi concordati con la stessa impresa. Terminata l’attività istruttoria, il fisco comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l’esito della verifica dei requisiti entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza o della documentazione.

 

Per concludere, va detto che la struttura della cooperative compliance italiana è stata costruita tenendo in considerazione gli esiti dei tavoli tecnici a cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle Entrate, alcune delle società che hanno partecipato al progetto pilota e le indicazioni dell’Ocse.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Paola Pullella Lucano
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments