Modificati alcuni aspetti della disciplina Iva: il legislatore italiano, con il decreto legislativo 24/2016, aggiorna l’articolo 17 del Dpr 633/72 secondo le indicazioni della Comunità europea e, recependo le direttive comunitarie per il mercato interno, rivede i casi per cui prevedere l’inversione contabile e introduce il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (quick reaction mechanism). Questo in sintesi il contenuto del decreto 24/2016, di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013.
La rubrica relativa al Debitore d’imposta (denominazione introdotta con il presente decreto in sostituzione di quella più generica utilizzata in precedenza: “Soggetti passivi”) infatti, entra nel dettaglio e definisce anche le specifiche applicazioni della disposizione. Nella nuova versione le merceologie interessate dal reverse charge sono stati un pò modificate:
Inoltre si stabilisce che il ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà, con propri decreti, ulteriori operazioni economiche, transazioni o fornitura di servizi da assoggettare al regime dell’inversione contabile, qualora la loro tipologia lasci trasparire il rischio di frodi, mettendo in atto il meccanismo di reazione rapida.
I tempi
Il contenuto dell’articolo 17, così modificato, entra in vigore a partire da 60 giorni da ieri. L’applicazione dell’inversione contabile così come definita dal decreto resta valida fino al 31 dicembre 2018 per i casi citati nel sesto comma dell’articolo 1 del decreto legislativo, vale a dire: per le cessioni di telefoni cellulari, di console, tablet, pc e microprocessori, per i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e certificati relativi al gas e all’energia elettrica.