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Organi di Revisione Finanziaria degli Enti Locali: linee guida e questionari

lentepubblica.it • 27 Giugno 2016

revisore-dei-conti (1)Sono state adottate linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali, alle quali devono considerarsi funzionalmente collegate le presenti linee guida.

 

Considerata la centralità dell’esercizio 2016 nel processo di entrata a regime della riforma contabile, le suddette linee guida pongono l’accento, oltre che sui consueti profili gestionali da monitorare, al fine di verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica, dei vincoli previsti in materia di indebitamento, nonché il conseguimento degli equilibri di bilancio in fase previsionale, anche sugli adempimenti ai quali gli enti sono chiamati a dare ottemperanza e che costituiscono un importante banco di prova per la piena attuazione del nuovo sistema contabile armonizzato. Si intende fare riferimento, in particolare: all’adozione del bilancio di cassa con funzione autorizzatoria per il primo esercizio del triennio considerato, alla predisposizione degli allegati obbligatori, all’adozione del piano dei conti integrato ed all’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, nonché alla predisposizione degli adempimenti propedeutici al bilancio consolidato.

 

Le linee guida per la relazione degli organi di revisione sui bilanci di previsione 2016-2018 degli enti locali, ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art.1 della legge n. 266/2005, sono funzionalmente collegate alla delibera di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR del 23 marzo 2016, rivolta agli enti territoriali per una corretta ed integrale applicazione delle disposizioni in materia dettate dal nuovo sistema di contabilità armonizzata. A differenza di quanto determinato con le delibere n. 23/2013 e n. 18/2014, per gli esercizi 2013 e 2014, la delibera n. 9/2016 non ha finalità sostitutiva delle linee guida, giacché la durata dell’esercizio provvisorio ha riguardato un arco temporale limitato e conseguentemente non è venuta meno l’utilità loro attribuita dalle norme vigenti.

 

L’esercizio 2016 rappresenta un momento centrale per l’entrata a regime della riforma contabile per tutti gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, e che hanno rinviato alcuni degli adempimenti richiesti dall’armonizzazione (fra cui, in particolare, l’adozione degli schemi di bilancio armonizzati, il bilancio di cassa, l’applicazione della codifica della transazione elementare, l’adozione del piano dei conti integrato, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, la predisposizione del bilancio consolidato).

 

In allegato all’articolo linee guida, delibera e modulo questionario.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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