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Revisori dei Conti Enti Locali: sui fondi rischi verifiche rafforzate

lentepubblica.it • 3 Luglio 2017

fondi rischiCon la delibera 14/2017 della sezione Autonomie della Corte dei Conti arrivano le linee guida sui bilanci di previsione 2017/19, che contengono suggerimenti per correggere le eventuali distorsioni della fase attuativa della riforma, utili sia per revisori dei conti sia per i responsabili finanziari.


 

Per l’esercizio 2017, nell’ottica di un progressivo e graduale avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento (art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 -TUEL), è stato differito per gli Enti locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, l. n. 232/2016) e, successivamente, prorogato al 31 marzo per i Comuni (art. 5, comma 11, d.l. n. 244/2016,) ed al 30 giugno per Province e Città metropolitane (d.m. 30 marzo 2017).

 

Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze (in attuazione dell’art. 4, commi 6 e 7 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), che prevede l’inoltro alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n, 196, entro trenta giorni dall’approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato. Il mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli interventi surrogatori sugli organi previsti dal TUEL ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all’avvenuto adempimento (art. 9, comma 1-quinquies, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).

 

È da dire che lo spostamento in avanti dei termini – oltre a presentare taluni profili di non coerenza con la riforma dei sistemi contabili che ha disegnato un unico organico ciclo di bilancio che lega la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione -rende più difficoltoso l’esercizio delle funzioni di controllo interno ed esterno delle gestioni relativamente alle quali, per la fase di previsione dei bilanci, non sono agevolmente individuabili aree di riscontro dell’attività amministrativa strutturate su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione annuale e triennale.

 

I magistrati raccomandano il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell’adeguamento del Fcde, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la verifica dell’organo di revisione. Particolare attenzione va riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, a iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie. È essenziale procedere a una costante ricognizione delle potenziali passività e all’aggiornamento del contenzioso in essere per attestare la congruità degli accantonamenti, che va sempre verificata dai revisori.

 

In allegato il testo della delibera.

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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