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Riaccertamento ordinario dei residui e approvazione rendiconto: chiarimenti

Bufarale Andrea • 9 Aprile 2022

Riaccertamento ordinario dei residui e approvazione rendiconto

Alcuni interessanti chiarimenti sul Riaccertamento ordinario dei residui per l’approvazione del rendiconto della gestione contenuti, nella risposta al quesito di un Ente, curata dal Dottor Andrea Bufarale.


Questo Comune sta concludendo il riaccertamento ordinario dei residui in vista dell’approvazione del rendiconto della gestione. In tale sede, è possibile effettuare una operazione di reimputazione di un residuo dal Titolo II al Titolo I della spesa?

A cura di Andrea Bufarale

Riaccertamento ordinario dei residui e approvazione rendiconto: la risposta

L’art. 228 del Testo Unico degli Enti Locali, prevede che l’operazione di riaccertamento dei residui è finalizzato a verificare anche la corretta imputazione dei residui.

Il comma 3 del citato art. 228, infatti, testualmente recita:

“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Secondo quanto detto, pertanto, qualora dalla ricognizione si riscontri che un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è possibile (anzi necessario) procedere ad una loro riclassificazione.

Se detta riclassificazione riguarda un residuo passivo che deve essere allocato a un diverso titolo di bilancio, occorre procedere come segue:

  1. si individua la nuova copertura del residuo passivo da riclassificare;
  2. si registra un nuovo impegno imputandolo alla competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto;
  3. si elimina definitivamente dalle scritture e dai documenti di bilancio l’impegno erroneamente classificato in titolo diverso da quello corretto.

Detto ciò però, dobbiamo evidenziare come la reimputazione di un residuo passivo che non avviene nell’ambito dello stesso titolo sia equiparata, dalle norme e dai principi contabili, al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione (cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio), detto procedimento comporta che l’ente provveda al formale riconoscimento di tale debito a norma dell’art. 194 del TUEL, mentre l’entrata che assicurava la copertura dell’impegno cancellato confluirà nell’avanzo di amministrazione (nella quota vincolata, destinata o libera in funzione della natura dell’entrata stessa).

A riguardo citiamo testualmente la disposizione del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 che recita quanto segue:

“La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio”.

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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