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Riammissione alla rateazione: termini per primo versamento

lentepubblica.it • 30 Maggio 2016

rate equitaliaI contribuenti che – dopo aver definito le somme dovute all’Erario aderendo all’avviso di accertamento, al Pvc o all’invito a comparire oppure prestando acquiescenza all’accertamento – hanno deciso di pagare a rate e sono poi decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze definite nel piano prestabilito, hanno l’opportunità di essere riammessi al pagamento dilazionato. Occorre, però, sbrigarsi perché, per sfruttare tale possibilità, occorre effettuare il pagamento della prima rata scaduta entro martedì 31 maggio.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 22 aprile scorso, ha fornito tutti i chiarimenti in merito, stabilendo sia le modalità che i termini degli adempimenti necessari per la riammissione al beneficio.

 

Chi sono gli interessati

 

La possibilità di “riparare” è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), purché si verifichino le due seguenti condizioni:

 

 

  • la decadenza dalla rateazione deve essere avvenuta nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015
  • le somme il cui mancato pagamento hanno determinato l’”uscita” dal piano di ammortamento devono riguardare le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap e addizionali) e non anche quelle indirette (ad esempio l’Iva), che restano escluse dalla riammissione al beneficio.

 

 

Cosa fare per “rimettersi in carreggiata”

 

Quanti vogliono essere riammessi alla rateazione devono effettuare il pagamento della prima delle rate scadute – della rata, cioè, il cui mancato pagamento ha determinato la perdita dell’agevolazione – utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e indicando i codici tributo specificati negli avvisi di accertamento, entro il prossimo 31 maggio. Da quel momento, riparte il versamento delle restanti rate (pari al numero del piano originario) non pagate, con scadenza trimestrale, da effettuare lo stesso giorno in cui è stato fatto il versamento della rata di riammissione (ad esempio, se il versamento della prima rata è avvenuto il 27 maggio, le successive rate scadranno il 27 agosto, il 27 novembre, eccetera).

 

Il contribuente, nei dieci giorni successivi al pagamento della prima rata scaduta, deve trasmettere copia della quietanza dell’avvenuto versamento all’ufficio competente o consegnandola direttamente o inviandola per posta elettronica ordinaria o certificata. L’ufficio, dopo aver ricevuto la quietanza, potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento.

 

Con due “salti” si va fuori definitivamente

 

È importante sapere che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del nuovo piano di ammortamento determina la definitiva fuoriuscita del contribuente dal beneficio concesso. In questo caso, l’ufficio, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti con le relative sanzioni aggiuntive, revoca la sospensione e consente la ripresa della riscossione coattiva.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Lilia Chini
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