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Riduzione delle Sanzioni per Dichiarazione Infedele: chiarimenti

lentepubblica.it • 7 Novembre 2017

dichiarazione-infedeleRiduzione di 1/3 delle sanzioni per infedele dichiarazione: ecco alcuni chiarimenti.


 

La dichiarazione infedele è un vero e proprio reato, che consiste in una condotta del contribuente con il palese obiettivo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dichiarando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

Nel ravvedimento solo nei periodi d’imposta successivi a quelli accertati:

 

in relazione alla riduzione di 1/3 delle sanzioni per infedele dichiarazione in presenza di infedeltà:

 

– che comporti uno scostamento d’imposta < al 3% di quella dichiarata e sia comunque < € 30.000

 

– oppure derivi da errori sulla competenza

Riduzione delle Sanzioni per Dichiarazione Infedele: chiarimenti

 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che tale agevolazione:

 

IN GENERALE: non si applica nel ravvedimento operoso (si applica solo in sede di accertamento)

 

IN DEROGA: risulta applicabile dai contribuenti che intendono sanare la violazione nel caso in cui:

 

– si tratti di una violazione già “accertata” dall’Agenzia per un altro periodo d’imposta

 

– in relazione alla quale sia stato emesso avviso di accertamento con l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione con l’applicazione della condizione attenuante

 

– e il comportamento sia stato reiterato dal contribuente per i successivi periodi d’imposta.

 

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’Iva, indica in una delle dichiarazioni annuali, elementi attivi inferiori a quelli percepiti o elementi passivi fittizi (nei limiti fissati dalla legge), viene punito con:

  • La reclusione da 1 a 3 anni;
  • Una sanzione amministrativa [3] tra il 90 per cento e il 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 200 euro.

Fonte: CGIA Mestre
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