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Riequilibrio finanziario pluriennale, indicazioni sulle procedure esecutive

lentepubblica.it • 31 Gennaio 2018

finanzeLe procedure esecutive e il riequilibrio finanziario pluriennale. Ecco un quesito con risposta per gli Enti Locali.


 

DOMANDA:

 

Un Comune ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La relativa deliberazione consiliare è stata già trasmessa entro 5 giorni sia al Ministero dell’Interno che alla Corte dei Conti. Si chiede di specificare analiticamente quali sono le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente che vengono “SOSPESE”. Inoltre atteso che l’Ente è stato condannato ad alcune sentenze per oneri di esproprio, ad avvenuta approvazione del predetto piano, le procedure esecutive verranno riattivate anche se l’Ente abbia rateizzato le somme dovute ai beneficiari ed iniziato a pagare, nonostante tali soggetti non abbiamo accettato la rateizzazione (fino ad anni 10)?

 

RISPOSTA:

 

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 243-bis, comma 4, del Tuel, sono sospese tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Per procedure esecutive si intendono tutte quelle azioni intraprese da un soggetto giuridico per la realizzazione di un diritto soggettivo di cui lo stesso è titolare. In generale, una procedura esecutiva, pertanto, deve intendersi una azione destinata a realizzare, qualora non vi sia l’adempimento spontaneo del debitore, l’ottemperanza al giudicato – o ad un titolo esecutivo più in generale – tramite un adempimento coattivo o forzoso, garantito dall’ordinamento giuridico. Questa azione, in pratica si realizza mediante un procedimento giudiziario che legittima l’azione esecutiva. Quindi sulla base di quanto previsto dal citato art. 243-bis, comma 4, tutte queste azioni sono sospese a prescindere dalla fase in cui si trovano. Ne consegue che l’esecuzione delle sentenze per oneri di esproprio alle quali l’ente è stato condannato sono sospese fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano da parte della Corte dei conti. Dopo di ché le procedure esecutive sospese verranno riattivate; se i creditori non hanno accettato la rateizzazione proposta dall’ente, l’esecuzione avverrà sulla base di quanto disposto in sede giudiziaria.

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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