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Rimborso IVA agli Enti Locali su Trasporto Pubblico Locale

lentepubblica.it • 10 Febbraio 2017

rimborso iva trasporto pubblico localeCon circolare F.L. 2/2017, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della finanza locale ha dettato le istruzioni per il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell’IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

 


 

Si ricorda che, in applicazione della disciplina vigente, gli enti che possono presentare al Ministero dell’Interno il modello “B” allegato al D.M. 22 dicembre 2000, relativo ai maggiori oneri – che si presume di sostenere nell’anno 2017 – derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all’articolo 19 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono: unioni di comuni, consorzi, comunità montane, province della Sardegna.

 

Inoltre, tali enti devono presentare il modello “B1” relativo al dato definitivo (a consuntivo) dell’IVA pagata nell’anno precedente.

 

Nella circolare F.L. n. 2/2017 si precisa il termine per la presentazione della certificazione di cui all’allegato B è fissato al 28 febbraio, mentre scadrà il 2 maggio (primo giorno utile essendo 30 aprile e 1° maggio giorni festivi) il termine ultimo per presentare il modello “B1” relativo al dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell’anno 2016 .

 

La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 29 febbraio 2016, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2016, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, relative all’anno 2016.

 

La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata eventualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

 

La mancata presentazione entro il termine del 29 febbraio 2016 del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del trasferimento erariale concernente l’anno 2016, il modello “B1” entro il 30 aprile 2017.

 

Gli enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

 

Per il rispetto dei predetti termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita).

Fonte: Finanza Locale - Ministero dell'Interno
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