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Niente riscossione se avviso di accertamento è stato annullato

lentepubblica.it • 9 Giugno 2022

riscossione-avviso-accertamento-annullatoLa decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14384 del 6 maggio 2022: non è consentita la riscossione se l’avviso di accertamento è stato annullato.


Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate ricorreva contro una sentenza che aveva accolto il ricorso di un contribuente annullando una cartella di pagamento di una società in fallimento.

La sentenza impugnata riteneva che l’annullamento, anche non definitivo, in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento privava l’amministrazione finanziaria del titolo per procedere alla riscossione, per carenza del suo necessario presupposto.

Scopriamo dunque cosa hanno stabilito i giudici della Cassazione.

Niente riscossione se avviso di accertamento è stato annullato

Attraverso l’avviso di accertamento l’Amministrazione finanziaria comunica al cittadino che, in base all’attività di verifica svolta, quest’ultimo è debitore di una somma dovuta e non versata (o versata in misura minore a quanto dovuto) a titolo di imposta.

Nel caso specifico, come anticipato, la società ricorrente si appellava all’annullamento dell’avviso di accertamento per carenza del suo necessario presupposto, e ciò faceva decadere anche il caso di fondato pericolo per la riscossione.

Valutando questi presupposti i giudici sono giunti alle seguenti conclusioni.

In buona sostanza, secondo la giurisprudenza in vigore, in caso di annullamento totale o parziale, l’atto impositivo – pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione – non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo straordinaria quando gli atti presupposti siano stati annullati, anche con sentenza non passata in cosa giudicata, nell’ipotesi in cui il contribuente sia stato dichiarato fallito. 

Il testo completo dell’ordinanza

Potete leggere qui il testo completo dell’ordinanza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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