Il provvedimento 10 luglio 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha delineato in maniera dettagliata il quadro relativo al regime delle garanzie eventualmente richieste al contribuente che opta per la sospensione o rateazione dell’exit tax, prevedendo che l’Amministrazione finanziaria, con atto motivato e sulla base delle informazioni disponibili, e qualora sussista un grave e concreto pericolo per la riscossione, può subordinare l’efficacia dell’opzione per la sospensione o rateizzazione alla prestazione di idonea garanzia.
A tal fine, l’ufficio è tenuto a considerare, da un lato, la natura e l’entità degli eventuali carichi pendenti e, dall’altro, la solvibilità, sia attuale sia prospettica, del contribuente, anche alla luce di indici di natura patrimoniale, economica e finanziaria e tenendo altresì conto, se disponibili, delle categorie di rating attribuite dalle apposite agenzie.
Nelle ipotesi in cui l’ufficio ritenga necessario il rilascio della garanzia, quest’ultima è determinata in modo tale che il suo ammontare, sommato al patrimonio netto come risultante dall’ultimo bilancio, sia pari all’imposta dovuta.
Quanto alle concrete modalità di rilascio, il provvedimento stabilisce che la garanzia può essere prestata mediante:
Qualora il contribuente abbia optato per la sospensione, la garanzia, se dovuta, deve essere prestata per un periodo non inferiore a tre anni e deve essere rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti. La documentazione comprovante il rinnovo della garanzia va presentata all’ufficio territorialmente competente, direttamente dal soggetto non residente o dal garante, almeno sei mesi prima della scadenza.
Se, invece, il contribuente ha optato per la rateizzazione, la garanzia è dovuta per un periodo pari a quello di rateazione, incrementato di un anno. L’ufficio, inoltre, autorizza il rilascio totale o parziale della garanzia in relazione all’imposta versata, previo controllo dei pagamenti eseguiti.
In caso di fusione o scissione, per effetto della quale i beni oggetto dell’opzione risultino trasferiti a un soggetto residente in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, entro 30 giorni dalla data di efficacia dell’operazione, la società risultante dalla fusione o incorporante ovvero la società beneficiaria presenta all’ufficio delle Entrate territorialmente competente una dichiarazione del garante, attestante la persistente validità della garanzia ovvero presta nuova garanzia.
Infine, la garanzia non è dovuta quando il contribuente, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza, non ha conseguito perdite risultanti dai rispettivi bilanci e presenta un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio almeno pari al 120% dell’importo dell’imposta sospesa o rateizzata.
Le ipotesi di decadenza dal regime opzionale
Il decreto ministeriale 2 luglio 2014 e il provvedimento 10 luglio 2014 dell’Agenzia delle Entrate hanno ampliato il novero delle ipotesi di cessazione del regime opzionale di sospensione/rateazione dell’exit tax rispetto a quanto in precedenza previsto dal Dm 2 agosto 2013.
In base al comma 8 dell’articolo 1 del decreto, costituiscono motivi di decadenza e, pertanto, comportano il pagamento dell’imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:
Ulteriori ipotesi di decadenza sono previste dal provvedimento del 10 luglio 2014, secondo il quale il contribuente decade dal beneficio nei seguenti casi:
In caso di decadenza, l’importo sospeso o rateizzato ancora dovuto, maggiorato degli eventuali interessi, è iscritto a ruolo.
Exit tax e società trasparenti
Il provvedimento del 10 luglio 2014 ha espressamente previsto le modalità attraverso le quali i contribuenti soggetti al regime fiscale della tassazione per trasparenza possono beneficiare del regime opzionale in materia di exit tax.
In particolare, per le società di persone e assimilate (articolo 5 del Tuir), la comunicazione prevista dal punto 1 del provvedimento deve essere presentata da ciascun socio presso l’ufficio competente in base al domicilio fiscale della società, che deve confermarla nella propria dichiarazione dei redditi in cui confluisce la plusvalenza oggetto dell’opzione.
Inoltre, ciascun socio è tenuto agli obblighi di versamento e di prestazione delle eventuali garanzie, mentre l’obbligo di monitoraggio è assolto dalla società trasferita, limitatamente all’indicazione dell’ammontare della plusvalenza ancora sospesa nonché dell’importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi. In tal caso, i soci indicano nella propria dichiarazione dei redditi l’importo della plusvalenza realizzata di loro spettanza.
Per le società degli articoli 115 e 116 del Tuir (società di capitali e Srl a ristretta base proprietaria), che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale, invece, la comunicazione deve essere presentata dalla medesima società, su cui gravano altresì gli obblighi dichiarativi, di monitoraggio, di pagamento e di prestazione di eventuali garanzie.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano