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Con ritrattazione e false dichiarazioni si legittima un nuovo accertamento

lentepubblica.it • 11 Gennaio 2018

tasse-390x220Ritrattazione e false dichiarazioni legittimano un nuovo accertamento: dalla documentazione extracontabile rinvenuta in seguito all’accesso nei locali della pizzeria di un’associazione sportiva, venivano scoperti elevati guadagni non dichiarati.


 

Interrogati dai militari della Guardia di finanza, che avevano proceduto all’accesso, presidente e consigliere dell’associazione avevano reso dichiarazioni concordanti secondo le quali, lo stesso consigliere (per sua ammissione), era l’unico responsabile della ristorazione e dei reati fiscali, con totale liberazione dell’associazione, salvo poi ritrattare tutto, fornendo tante e tali prove da riuscire a ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento. Ma, perso il recupero di una annualità, l’ufficio procedeva con un ulteriore accertamento, per annualità successive, questa volta a carico dell’associazione, e non per aver “cambiato idea”, sottolinea la Commissione tributaria provinciale di Prato – con la sentenza n. 199/03/2017, depositata il 15 dicembre 2017 – bensì alla luce delle prove prodotte nel precedente contenzioso, e delle indagini finanziarie, che hanno “svelato” una realtà diversa da quella descritta ai militari.

 

La vicenda

 

In seguito all’accesso della Gdf, nel corso degli interrogatori, presidente e consigliere dell’associazione rilasciavano dichiarazioni concordanti, secondo cui tutta la responsabilità della gestione della pizzeria, e delle violazioni tributarie commesse, dovevano essere attribuite all’anzidetto consigliere e alla sua famiglia, con totale liberazione dell’associazione. Addirittura, egli ammetteva – pur senza essere sollecitato – di essersi occupato personalmente, e in piena autonomia, di tutti gli aspetti della gestione, incassando i corrispettivi e provvedendo al saldo della merce, al pagamento del personale e a tutto il necessario alla pizzeria.

 

L’ufficio tributario emetteva, quindi, accertamento a carico del consigliere, che però impugnava il provvedimento e – colpo di scena – ritrattava tutte le dichiarazioni precedentemente rilasciate, adducendo tanti e tali elementi probatori da indurre la Commissione tributaria provinciale ad annullare l’avviso e al contempo ad attribuire la reale titolarità della pizzeria in capo all’associazione sportiva.

 

Al cospetto del copioso materiale istruttorio prodotto nel giudizio (da cui emergeva come le dichiarazioni rilasciate descrivessero una realtà contraria a ogni risultanza documentale e come fossero volte a sollevare l’associazione da ogni responsabilità tributaria), l’ufficio provvedeva a sottoporre il consigliere – e tutti i suoi familiari – a indagini finanziarie “a tappeto”, onde verificare se la massiccia mole di entrate prodotte dalla pizzeria fosse effettivamente diretta verso i suoi conti correnti bancari.

 

Il controllo dava esito negativo: le contabili trasmesse dagli istituti di credito non evidenziavano alcuna movimentazione riconducibile agli incassi della pizzeria, mentre emergevano numerosi pagamenti effettuati dall’associazione sportiva nei confronti del consigliere. Svelato l’inganno, in cui era stata tratta dalle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza, l’Amministrazione, perduto il recupero per una annualità, procedeva all’accertamento per l’annualità successiva, questa volta imputando i maggiori ricavi, scaturenti dall’attività di pizzeria, a carico della associazione sportiva.

 

Di nuovo, l’avviso di accertamento veniva impugnato, questa volta dall’associazione, che accusava l’ufficio di avere “cambiato idea”, attribuendo l’attività di pizzeria, prima in capo alla famiglia del consigliere, poi – contraddittoriamente (a suo dire) – a carico dell’associazione.

 

La sentenza

 

La Ctp di Prato, con la sentenza 199/03/2017, questa volta ha invece confermato il recupero erariale: “non siamo di fronte a un cambiamento di idea da parte dell’ufficio, bensì ad una serie di dichiarazioni, che alla luce delle prove prodotte, hanno fatto apparire una realtà diversa da quella descritta …”. L’esito del giudizio instaurato dal consigliere e la cospicua mole di documenti esibiti in sede contenziosa, infatti, avevano indotto l’ufficio a un inevitabile momento di riflessione, da cui era emersa una collusione tra gli attori della vicenda, sapientemente volta ad accusare tutti, per poi scagionare ciascuno.

 

Quanto accaduto, come osservato dalla Ctp, era dunque imputabile non a un “cambiamento di idea dell’ufficio” bensì a un capillare congegno, mediante la precostituzione di una falsa rappresentazione della gestione della pizzeria, sulla base di autoaccuse, sì da prospettare ai verificatori una situazione diversa dalla realtà: insomma, un vero e proprio sodalizio inteso a far passare il consigliere come unico responsabile agli occhi degli organi accertatori, che poi ha esibito i documenti comprovanti la sua estraneità alla vicenda.

 

Ciò non è sfuggito alla Ctp di Prato, la quale – preso atto delle ragioni per cui “non si possono ritenere veritiere le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza” – ha analiticamente riportato gli innumerevoli elementi di prova idonei a dimostrare che la responsabilità dell’intera faccenda era da ricondursi in capo all’associazione sportiva, la quale, infatti (contrariamente a quanto dichiarato ai verificatori), provvedeva a retribuire il personale della pizzeria (corrispondendo periodicamente assegni anche in favore del consigliere) e a sostenere (peraltro mediante svariate associazioni collegate) i costi di acquisto delle materie prime.

 

Né è sfuggito alla Commissione che – guarda caso – a seguito dell’avviso di accertamento, l’associazione sportiva ha formalmente riassunto la gestione della pizzeria.

 

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Chiara Braccini
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