La Corte dei conti friulana (deliberazione n. 2/2018) rimette la questione alla sezione plenaria in considerazione del contrasto creatosi in sede civile. I magistrati contabili della Toscana (delibera n. 6/2018) confermano invece la posizione restrittiva della sezione delle Autonomie (delibera 21/2015) per i compensi non dovuti ai segretari di fascia A e B, fino a diverso avviso.
L’eccezione (comma 2 bis) introdotta in sede di emendamento era stata, infatti, ancorata, anche in ragione della lettura dei resoconti parlamentari, ad un intento perequativo nei confronti dei Segretari destinatari di trattamenti meno elevati. Infatti nel resoconto parlamentare della Commissione Affari Costituzionali della Camera (p.23) -seduta nella quale era stato approvato l’emendamento 10.32- (riportata nella deliberazione della Sezione Autonomie) si leggeva: ”La proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli.
Il Collegio contabile ha rimesso la questione di massima alla Sezione Plenaria, chiedendo «Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti».
Nel merito si osserva che l’interpretazione letterale del citato art 10, comma 2 bis, non presenta problematicità interpretative, laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica.
Inoltre, sempre secondo la Sezione Autonomie, le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola, per i segretari di fascia C, debbono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (Inail e contributi previdenziali).
In allegato il testo completo delle due Sentenze.
Fonte: Corte dei Conti Firuli; Corte dei Conti Toscana