Scopriamo nello specifico quali sono le novità in materia di Rottamazione quater per il 2023, con alcune interessanti novità previste per l’anno in corso.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Nello specifico per l’anno in corso sono previste novità sulla cosiddetta “Rottamazione quater“:
Scopriamo nello specifico quali sono le novità in materia di Rottamazione quater per il 2023.
Secondo quanto indicato al paragrafo 9 della Circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate presenta alcune novità rispetto alle precedenti edizioni.
La nuova procedura di “rottamazione”, prevede che possano essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Le somme, rispetto agli anni passati possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, così ripartite:
Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire:
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina l’inefficacia della definizione.
Inoltre l’applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti, potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti “rottamazioni”, soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera, che, entro il 31 gennaio 2023, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione.
Per fruire della definizione, il debitore deve:
Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Potete consultare qui di seguito la circolare completa.