In particolare con la legge 12/2019, di conversione del Dl, rientrano nella “rottamazione-ter” anche i contribuenti che non sono in regola con i pagamenti della “rottamazione-bis”, ovvero coloro che non avevano saldato le prime rate, in scadenza entro il 7 dicembre scorso, potranno usufruire dei benefici della “rottamazione-ter” nella quale rientreranno anche tutte le domande di adesione al “Saldo e stralcio” che, per mancanza dei requisiti, non potranno rientrare nel provvedimento.
Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione che sono già disponibili sul sito internet e agli sportelli dell’ente (modelli DA-2018 e SA-ST). Sempre sul sito della Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.
Vediamo le principali novità introdotte dal “decreto semplificazioni”. Da oggi è possibile, dietro presentazione del modello di adesione, l’accesso alla cosiddetta “rottamazione-ter” anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento, previsto entro il 7 dicembre 2018, delle rate della “rottamazione-bis” (Dl 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Per questi debiti l‘importo dovuto potrà essere suddiviso fino a un massimo di 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019 e, poi, per i due anni a seguire, 2020 e 2021, febbraio, maggio, luglio e novembre. Mentre è prevista anche la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
Il decreto semplificazioni introduce dei cambiamenti pure per chi è aderirà al “Saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica ovvero con Isee inferiore a 20mila euro. Nel caso di inammissibilità della domanda per il “Saldo e stralcio”, anche le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, rientrano automaticamente nell’ambito della “rottamazione-ter” con ripartizione del debito in 9 rate.
Un’ulteriore novità riguarda l’allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse Ue e per l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione a quelle della “rottamazione-ter” (18 rate in 5 anni).
I contribuenti che intendono aderire alla “rottamazione-ter” per cartelle e avvisi dal 2000 al 2017, possono compilare e inviare le richieste direttamente online dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio “Fai D.A. te” disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password, ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite dall’Agenzia delle entrate o dall’Inps.
Per utilizzare il servizio “Fai D.A. te” in area pubblica, bisogna accedere nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2018. In questa sezione è possibile richiedere il “Prospetto informativo” ovvero una fotografia della situazione debitoria che al contribuente permette di presentare correttamente la domanda di adesione alla definizione agevolata.
Il “Prospetto informativo” contiene infatti:
Per presentare la domanda online, con pochi clic, va selezionato il link “Compila il form per la Definizione agevolata 2018” che consente di riempire direttamente sullo schermo i campi del modello DA-2018, cioè la domanda per “rottamare” cartelle e avvisi e inviare la richiesta agli uffici regionali competenti per territorio.
È necessario inserire i dati anagrafici di chi presenta la domanda, il domicilio, le informazioni di contatto, indicare un indirizzo e-mail di riferimento e poi compilare il campo dove deve essere inserito il numero delle cartelle o degli avvisi per i quali il contribuente chiede di pagare il debito, con le modalità previste dalla definizione agevolata e allegare la documentazione di riconoscimento richiesta (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante).
Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate e cliccare su “conferma” per spedire la domanda.
L’Agenzia trasmetterà al contribuente una prima e-mail contenente un link per la convalida della richiesta, che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
“Fai D.A. te” è presente anche nell’area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e password) o con Spid non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile visualizzare direttamente il “Prospetto informativo”, quindi, compilare e inviare la domanda di adesione selezionando i documenti che si intende “rottamare”.
In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite pec all’indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nelle nuove pagine del sito della Riscossione, dedicate al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata 2018” è possibile approfondire il temi della definizione agevolata, scaricare i modelli, consultare le guide e la normativa di riferimento.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate