Il versamento sarà pari all’88% dell’importo totale, calcolato con metodo storico o previsionale, o pari all’Iva risultante a debito il 20 dicembre, da effettuare tramite modello F24 in modalità telematica (“F24 web” o “F24 online”), direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo “6013” (Iva mensile) o “6035” (Iva acconto).
Devono pagare l’acconto tutti i titolari di partita Iva e più precisamente tutti coloro che sono assoggettati agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali. Tuttavia, c’è qualche eccezione. Infatti, sono esonerati dal versamento dell’acconto, ad esempio, gli enti pubblici quando esercitano attività rilevanti per l’Iva, chi risulta a credito, chi ha iniziato l’attività in corso d’anno e chi invece l’ha conclusa. Inoltre, non si è tenuti al versamento quando l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.
Gli obbligati
Più esattamente, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva 2017:
Gli esonerati
Non devono, invece, versare l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti che:
Il calcolo
Torniamo ai “pagatori”. Come già accennato, hanno a disposizione diversi sistemi di calcolo e cioè:
Il versamento
Entro il 27 dicembre 2017, gli “obbligati” dovranno versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” a disposizione con Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite un intermediario abilitato. Sulla delega di pagamento dovranno specificare i codici tributo “6013”, per l’acconto Iva mensile e “6035” per gli altri versamenti di acconto Iva.
Si ribadisce che se l’importo non supera i 103,29 euro non deve essere eseguito alcun versamento.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Sonia Angeli