Sul sito del dipartimento delle Finanze è attiva la procedura di consultazione pubblica relativa allo schema di decreto legislativo di attuazione della nuova normativa europea in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.
La disciplina europea: sintesi
Con la direttiva 2011/16/Ue il Consiglio dell’Unione europea ha definito le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro per garantire lo scambio di informazioni in ambito tributario (“cooperazione amministrativa nel settore fiscale“) allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di frode e di evasione fiscale transfrontaliere.
Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del meccanismo dello scambio automatico di informazioni, nel corso degli anni la direttiva 2011/16/Ue ha subito i seguenti interventi di modifica:
Nonostante i numerosi correttivi finalizzati al rafforzamento dei mezzi a disposizione delle autorità nazionali per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, le istituzioni europee hanno ritenuto necessario consolidare ulteriormente alcuni aspetti specifici della disciplina.
In particolare, il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza per la predisposizione e l’attuazione di meccanismi transfrontalieri che possono realizzare ipotesi di elusione ed evasione fiscale.
La comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, infatti, può contribuire in modo efficace agli sforzi per garantire una tassazione equa nel mercato interno.
In tale contesto si è inserita la recente direttiva 2018/822/Ue che, nel modificare a sua volta la direttiva 2011/16/Ue, prevede l’introduzione dell’obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.
Di conseguenza, la direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo.
Il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva 2018/822/Ue, ha predisposto lo schema di decreto legislativo oggetto di consultazione, con il quale vengono dettate le norme interne relative alla raccolta di informazioni da parte dei soggetti interessati e alla successiva trasmissione delle stesse all’Agenzia delle entrate.
A seguire, segnaliamo i principali contenuti della bozza di Dlgs.
Il decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri assoggettati all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Per meccanismo transfrontaliero si intende, in sintesi, uno schema, un accordo o un progetto stipulato tra soggetti non tutti fiscalmente residenti in Italia in grado di alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo e di determinare un indebito vantaggio fiscale.
Sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente coinvolti nell’operazione.
Oggetto della comunicazione
Le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate sono le seguenti:
Gli intermediari sono tenuti a comunicare le informazioni solo nella misura in cui ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
Termine di presentazione
Gli intermediari devono comunicare le informazioni all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni a decorrere:
Il contribuente destinatario dell’obbligo di comunicazione deve trasmettere le informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione per l’attuazione (o ne è stata avviata l’attuazione).
Le modalità per la comunicazione delle informazioni saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Obbligo di comunicazione una tantum
Gli intermediari e i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il 31 agosto 2020 le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri di cui è stata avviata l’attuazione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020.
Scambio di informazioni
Per garantire lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, il decreto prevede obblighi comunicativi anche a carico dell’Agenzia. Quest’ultima, infatti, deve trasmettere:
Obblighi di conservazione della documentazione
Gli intermediari e i contribuenti devono conservare i documenti e i dati utilizzati per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero:
Decorrenza
Si prevede che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano