L’obbligo di rendicontazione paese per paese è stato introdotto nell’ordinamento interno dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015). In tal modo, il legislatore nazionale ha recepito le indicazioni contenute nel progetto Beps–Action 13, (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), del 5 ottobre 2015. Successivamente, con il citato Dm 23 febbraio 2017 sono state dettate le prime disposizioni attuative.
Lo stesso Dm (articolo 4, comma 2) aveva attribuito a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni. Il provvedimento in esame si occupa proprio di questi aspetti operativi, fornendo inoltre precisazioni anche in ordine all’individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione e al corretto utilizzo e trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
Soggetti obbligati
I dati societari riguardano tutte le entità appartenenti al gruppo e la rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo residente fiscalmente in Italia o, nell’ipotesi in cui questa non risieda nel territorio dello stato italiano, da un soggetto controllato residente. L’obbligo di invio scatta quando i ricavi del gruppo risultanti dal bilancio consolidato, relativi a ciascun periodo di imposta, non sono inferiori a 750milioni di euro.
Oggetto della comunicazione
La rendicontazione, da trasmettere annualmente alle Entrate, è un riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale, concernente tutte le società del gruppo. Il modello, in particolare, deve indicare:
Il modello di rendicontazione, inoltre, deve contenere:
Infine, è richiesta la comunicazione delle seguenti informazioni supplementari:
Regime linguistico
I dati devono essere trasmessi in lingua italiana e in lingua inglese.
Valuta
Gli importi indicati nella comunicazione devono essere esposti nella valuta utilizzata dalla società tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio.
Termini di presentazione
La comunicazione deve essere trasmessa entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Per il primo anno di rendicontazione, la controllante capogruppo residente appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016, o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, deve inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.
Modalità di comunicazione
I dati devono essere trasmessi utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite soggetti incaricati.
Ricevute
L’avvenuta presentazione viene certificata dall’Agenzia mediante una ricevuta, disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
Correzione degli errori
Le società tenute alla trasmissione della rendicontazione possono correggere gli errori eventualmente commessi presentando una comunicazione correttiva entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione correttiva può essere anche inviata spontanemanete.
Utilizzo e trattamento dei dati
Il provvedimento, infine, si occupa delle modalità di trattamento dei dati trasmessi, stabilendo che le informazioni sono trattate come segrete in conformità alla normativa nazionale in materia di riservatezza e protezione dei dati e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.