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Riforma Fiscale: tutti i dettagli e le semplificazioni applicate dal decreto

lentepubblica.it • 2 Dicembre 2014

Tra le altre: niente dichiarazione di successione per eredità fino a 100mila euro, via la comunicazione per lavori energetici “pluriennali”, rimborsi Iva con meno vincoli.

Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014. È il primo provvedimento attuativo della delega di riforma fiscale a tagliare il traguardo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (la n. 277 del 28 novembre). Contiene, oltre all’introduzione sperimentale della dichiarazione precompilata, un nutrito pacchetto di altre semplificazioni.
Ricapitoliamo, in questo primo intervento, le misure per le persone fisiche, per le società e in materia di rimborsi.

Addizionali comunale e regionale all’Irpef (articolo 8)
Niente più date di riferimento diverse per stabilire la Regione e il Comune cui competono le addizionali all’Irpef dovute dai contribuenti persone fisiche: per entrambi i tributi, si dovrà guarda il domicilio fiscale posseduto all’1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (fino a oggi, invece, per la regionale contava il domicilio al 31 dicembre dell’anno di tassazione).
Inoltre, eventuali variazioni dell’addizionale regionale dovranno essere pubblicate sul sito delle Finanze entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, mentre l’acconto dell’addizionale comunale andrà calcolato e versato applicando la stessa aliquota in vigore l’anno precedente (è stata eliminata la possibilità per i Comuni di variare l’aliquota pubblicando la relativa delibera entro il 20 dicembre dell’anno precedente).

Spese di vitto e alloggio dei professionisti (articolo 10)
Con una modifica all’articolo 54 del Tuir (“Determinazione del reddito di lavoro autonomo”), dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. Questi ultimi, pertanto, non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente, né potranno dedurle dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Dichiarazione di successione (articolo 11)
Intervenendo sul Dlgs 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”), sono state adottate alcune misure di semplificazione degli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione.
In particolare, in caso di rimborsi fiscali a favore del de cuius erogati dopo la presentazione della denuncia di successione, non c’è più l’obbligo di produrre una dichiarazione integrativa; l’ufficio liquiderà l’imposta dovuta tenendo conto anche di tali importi.
Innalzata poi a 100mila euro (dagli attuali 25.822,84) la soglia entro cui si fruisce dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, quando si tratta di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e nell’attivo ereditario non sono compresi immobili o diritti reali immobiliari.
Introdotta, infine, la possibilità di allegare alla dichiarazione di successione, anziché i documenti (atti di ultima volontà, inventari, eccetera) in originale o in copia autenticata, copie non autenticate, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; gli uffici fiscali, comunque, potranno richiedere, se necessario, i documenti in originale o in copia autenticata.

Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 12)
Niente più obbligo, per i contribuenti beneficiari della detrazione (attualmente al 65%) per interventi di riqualificazione energetica, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in casi di lavori “pluriennali”, le spese sostenute nell’anno precedente (l’omesso adempimento comportava non la perdita dello “sconto” fiscale, ma l’applicazione di una sanzione da 256 a 2.065 euro).

Rimborsi Iva (articoli 13 e 14)
Passa a 15mila euro, dagli attuali 5mila, l’ammontare dei rimborsi Iva eseguibili senza alcun adempimento (fino a oggi, oltre i 5mila euro, andava acquisito il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR da cui emergeva il credito).
Inoltre, per i rimborsi superiori a 15mila euro, non serve più prestare garanzia, ad eccezione dei casi ritenuti “particolarmente a rischio” per gli interessi erariali (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità).
Viene poi previsto che i rimborsi effettuati dall’agente della riscossione comprendano anche gli eventuali interessi maturati, senza che il contribuente debba presentare una specifica richiesta.

Sostituti d’imposta e assistenza fiscale (articolo 15)
Dal 2015, i sostituti d’imposta potranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute.

Esercizio di opzioni (articolo 16)
Niente più apposita comunicazione per aderire ad alcuni regimi opzionali: trasparenza fiscale, consolidato nazionale, tonnage tax, determinazione della base imponibile Irap – da parte dei soggetti Irpef – secondo le regole previste per le società di capitali. Dall’anno prossimo, la scelta potrà essere fatta direttamente in sede di dichiarazione.

Adempimenti delle società di persone (articolo 17)
Con una prima modifica al Dpr 322/1998, relativamente ai soggetti “non solari”, è stata estesa alle società di persone ed enti equiparati, la possibilità, prima riconosciuta alle sole società di capitali, di utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno in cui si chiude l’esercizio di riferimento.
L’altro intervento normativo riguarda il Dpr 435/2001. Nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, non c’è più un termine fisso per i versamenti a saldo: vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Società in perdita sistematica (articolo 18)
Cambia, già a decorrere dall’anno in corso, la disciplina sulle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del Dl 138/2011): il presupposto per la sua applicazione è ora rappresentato da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al “reddito minimo” di cui all’articolo 30 della legge 724/1994 (“società di comodo”).

Inoltre, il decreto legislativo n. 175/2014, in aggiunta a quelle per le persone fisiche e le società e a quelle in materia di rimborsi, introduce una serie di semplificazioni anche in tema di fiscalità internazionale. Inoltre, sono eliminati adempimenti superflui e disallineamenti normativi (concetto di “prima casa”, omaggi di modico valore, eccetera).

Soggetti senza sede in Italia (articolo 19)
Soppresso l’obbligo, per le società e gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Dichiarazioni d’intento (articolo 20)
L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento viene trasferito dal fornitore all’esportatore abituale. La nuova procedura, applicabile alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2015, prevede che l’interessato deve, preventivamente, segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d’intento, che poi consegna al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia. Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l’operazione senza applicare l’Iva solo dopo aver riscontrato telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove regole.

Operazioni black list (articolo 21)
Semplificato l’adempimento della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle “operazioni black list”: i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute, intercorse con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, andranno trasmessi con cadenza annuale e soltanto se l’ammontare complessivo annuale supera il limite di 10mila euro (fino a oggi, l’obbligo era mensile o trimestrale e riguardava le operazioni di importo superiore a 500 euro).
Le novità valgono già per l’anno in corso.

Operazioni intracomunitarie (articolo 22)
L’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue (sistema Vies) avverrà contestualmente all’attribuzione della partita Iva, se il contribuente lo richiede in quella sede. Se però per quattro trimestri consecutivi non vengono presentati elenchi riepilogativi, si presume che non si intende più effettuare operazioni intracomunitarie: l’Agenzia delle Entrate, previa apposita comunicazione all’interessato, lo escluderà dalla banca dati. Inoltre, gli uffici, se riscontrano che i dati forniti per l’identificazione ai fini Iva non sono completi ed esatti, decretano la cessazione della partita Iva e l’esclusione dal Vies.

Elenchi Intrastat (articoli 23 e 25)
Meno informazioni negli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi realizzate (rese o ricevute) con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue. Andranno fornite solo quelle su: numeri di identificazione Iva delle controparti, valore totale delle transazioni, codice identificativo del tipo di prestazione, Paese di pagamento. Le modalità attuative in un successivo provvedimento interdirettoriale (Dogane e Monopoli, di concerto con Entrate e Istat).
Sempre in materia di elenchi Intrastat, novità anche per le sanzioni previste in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di natura statistica, ora circoscritte ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per almeno 750mila euro. In più, le sanzioni si applicano una sola volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato.

Imprese assicuratrici estere (articolo 24)
Allineati a quelli delle imprese stabilite in Italia, i termini di presentazione della denuncia dei premi e accessori – distinti per categoria e per aliquota applicabile – incassati dalle imprese assicuratrici estere, che operano nel nostro territorio in regime di libera prestazione di servizi. L’adempimento non è più mensile, ma è fissato al 31 maggio di ciascun anno.

Ammortamento finanziario (articolo 26)
In tema di concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, relativamente alle quote deducibili di ammortamento finanziario, non è più necessario richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate.

Ritenute su provvigioni (articolo 27)
Non andrà più ripetuta ogni anno la dichiarazione con cui agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori di affari, che nell’esercizio dell’attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o altri soggetti, possono richiedere che la ritenuta d’acconto del 23% sulle provvigioni loro spettanti venga operata sul 20% dell’importo complessivo (e non sul 50%, come ordinariamente previsto). Adesso, la dichiarazione è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, circostanza – quest’ultima – che deve essere oggetto di apposita comunicazione; in caso di omissione, c’è una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Responsabilità solidale negli appalti (articolo 28)
Soppressa la disposizione del Dl 223/2006 che aveva introdotto, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.
Eliminata anche la sanzione (da 5mila a 200mila) a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Operazioni di sponsorizzazione (articolo 29)
Con una modifica al regime forfetario di determinazione dell’Iva per le imprese che svolgono attività di intrattenimento (articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972), viene prevista un’unica percentuale di detrazione (50%) per le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione (per queste ultime, fino a oggi, la detrazione era fissata nella misura ridotta del 10%).

Omaggi di modico valore (articolo 30)
Circa le spese di rappresentanza, allineata la disciplina Iva a quella delle imposte sui redditi. La detrazione dell’imposta è ora ammessa per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (prima il limite era fissato a 25,82 euro), così come sono interamente deducibili dalle imposte dirette gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.

Iva su crediti non riscossi (articolo 31)
Anche questa modifica ha lo scopo di coordinare la disciplina Iva con quella delle imposte dirette. Pertanto, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre a poter dedurre le perdite su crediti in sede di determinazione del reddito d’impresa, il fornitore che ha emesso fattura per operazioni poi non pagate (in tutto o in parte) dal debitore potrà recuperare l’Iva versata al momento di effettuazione della fornitura.

Regime fiscale dei beni sequestrati (articolo 32)
Intervenendo sull’articolo 51 del Dlgs 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”), è stata modificata la disposizione che prevedeva l’esenzione generalizzata da imposte, tasse e tributi, per gli immobili sottoposti a sequestro o confisca non definitiva. Adesso (o, meglio, a decorrere dall’1 gennaio 2014), invece, sono sospese solo le imposte che hanno come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell’immobile: l’Imu, il tributo sui rifiuti (a meno che lo stesso non sia dovuto da altro soggetto che occupa l’immobile), l’Ivie, le imposte di registro, bollo e ipocatastali sui contratti; inoltre, i redditi fondiari degli immobili oggetto di sequestro, anche quando locati, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Concetto di “prima casa” (articolo 33)
Ancora un allineamento. Anche in ambito Iva, per individuare gli immobili per i quali è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” (con applicazione quindi dell’aliquota super ridotta al 4%), occorre far riferimento alla loro classificazione catastale: i benefici spettano per le unità abitative purché non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9. Vale, quindi, lo stesso criterio seguito in caso di applicazione dell’imposta di registro, non più quelli fissati per l’individuazione degli immobili “di lusso” dal decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Attestazione della prestazione energetica (articolo 34)
Viene individuato nel ministero dello Sviluppo economico l’organo al quale, in caso di mancata allegazione dell’Ape al contratto portato alla registrazione, deve essere presentata copia dell’attestato (o la dichiarazione dell’acquirente/conduttore di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica dell’immobile) entro 45 giorni dal pagamento della sanzione amministrativa.

Requisiti per l’assistenza fiscale (articolo 35)
Sono stati introdotti requisiti più stringenti per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. In particolare, i Caf dovranno presentare annualmente all’Amministrazione finanziaria una relazione tecnica dalla quale emergano la formula organizzativa assunta, la tipologia dei rapporti di lavoro utilizzati, la formazione del personale e i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza delle attività.

Contenzioso tributario (articolo 36)
Scompare l’obbligo, per chi presenta appello in Commissione regionale contro una decisione della Ctp, di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

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