L’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.
In attuazione della delega, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
Inoltre, gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.
L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.
Per il 2017 – primo anno di attuazione della disposizione in esame – l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (vedi provvedimento prot. n. 212804 del 1 dicembre 2016 del Direttore dell’Agenzia).
L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998) suo delegato, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area “Fatture e corrispettivi”. Nella stessa area del sito è presente una pagina dedicata di informazione e assistenza on-line.
Il 28 ottobre scorso, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. 182070) “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127” che ha definito, tra l’altro:
– quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate a seguito dell’esercizio dell’opzione;
– il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati;
– le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture.
In allegato il testo completo della Circolare.