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Spesometro, obbligo per bollette del servizio idrico emesse dal Comune

lentepubblica.it • 18 Maggio 2018

spesometro-obbligo-bollette-servizio-idricoSpesometro anche per le bollette del servizio idrico emesse dal Comune: con l’interpello n. 954-204/2018 l’agenzia delle Entrate risponde a un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico integrato e trimestralmente emette bollette secondo il Dm 370/2000.


Secondo l’articolo 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo. Considerata, pertanto, l’assimilazione tra fatture e bollette, non si ravvisano, a parere della Scrivente, elementi tali per escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della nuova “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” , così come previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010.

 

Quanto poi ad eventuali esoneri previsti, con riferimento ali’originaria “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” , si osserva che, l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 – stabilisce che “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni” . Per effetto della novellata norma, quindi, tutti i soggetti IVA devono comunicare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.

 

Tuttavia, con decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, all’articolo 1-ter, il legislatore ha previsto alcune semplificazioni stabilendo, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – articolo l , comma 916 – è stata, infine, prevista dal 2019, 1’abrogazione del!’obbligo in parola, sostituito dal!’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SDI.

 

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dall’istante, sussiste lobbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti.

Fonte: Agenzia delle Entrate
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