Ne deriva, quindi, che il meccanismo della scissione dei pagamenti continua ad applicarsi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, purché imponibili, di cui agli articoli 2 e 3, Dpr 633/1972, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti delle Pa e delle società, come individuate dalla normativa di riferimento.
Split payment e professionisti
Una delle principali novità della disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 è rappresentata dall’applicazione della scissione dei pagamenti anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti o ancora delle prestazioni di agenzia. Ciò per effetto dell’abrogazione della disposizione dettata dal comma 2 dell’articolo 17-ter, Dpr 633/1972, che escludeva, fino al 30 giugno 2017, le predette fattispecie dall’ambito di applicazione dello split payment.
A fronte dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E, ha individuato nuove fattispecie escluse, per ragioni di semplificazione, dall’applicazione del meccanismo in esame.
In particolare, è possibile distinguere tra:
Fattispecie escluse dal 1° gennaio 2015 (che continuano a essere escluse)
Rientrano in questo gruppo:
Nuove fattispecie escluse dal 1° luglio 2017
Nel secondo gruppo, invece, rientrano:
Split payment e liquidazione Iva per cassa
Ulteriore novità, circa l’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, concerne il rapporto tra quest’ultima e la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (articolo 32-bis, Dl 83/2012). In proposito, l’Agenzia, nella ricorda circolare n. 27/E, chiarisce che prevale la disciplina dello split payment e, pertanto, i fornitori di Pa e società non potranno ricondurre le operazioni effettuate nei confronti di quest’ultimi nella liquidazione dell’Iva per cassa, ma dovranno emettere fattura ai sensi dell’articolo 17-ter, Dpr 633/1972.
Esigibilità dell’imposta
La nuova disciplina della scissione dei pagamenti presenta, rispetto a quella precedente, alcune novità anche dal punto di vista dell’esigibilità dell’imposta, momento a decorrere dal quale sorge l’obbligo di eseguire i successivi adempimenti di versamento e/o annotazione nei registri Iva. La regola generale rimane quella già operativa in passato e, pertanto, con riguardo all’operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti, la relativa imposta diviene esigibile nel momento del pagamento dei corrispettivi. La novità è rappresentata dal fatto che le Pa e le società acquirenti possono optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata, oltre che al momento della ricezione della fattura, anche al momento della registrazione della fattura di acquisto. Registrazione che dovrà avvenire ai sensi dell’articolo 25, comma 1, Dpr 633/1972.
La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata. A tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente. Resta fermo che, laddove sia effettuato il pagamento del corrispettivo, scatta comunque l’esigibilità dell’imposta che non potrà più essere riferita, in via di opzione, alla ricezione o alla registrazione della fattura. Il tema della esigibilità è strettamente connesso a quello della responsabilità, ai soli fini della riscossione dell’imposta, che è posta a carico del cessionario/committente in capo al quale, non si verifica, tuttavia, l’inversione della qualità di debitore dell’imposta, effetto tipico del reverse charge e che differenzia quest’ultimo dalla disciplina della scissione dei pagamenti.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Antonino Iacono