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PA: la correlazione tra Split Payment e sistema di Fatturazione

lentepubblica.it • 10 Febbraio 2015

Nel blocco informativo sui dati di riepilogo del documento contabile, è stato aggiunto un nuovo campo contrassegnato dalla lettera “S” nella sezione “esigibilità dell’Iva”.

La “scissione dei pagamenti” (split payment), ora in fase di rodaggio, che andrà a regime dal prossimo 31 marzo, debutta nelle procedure informatiche relative alla fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.
Fatturapa.it ha immediatamente adeguato il proprio sistema per permettere l’assolvimento del nuovo obbligo.

Fatturazione con la pubblica amministrazione
Con il Dm 55/2013, emanato in attuazione della Finanziaria per il 2008 (legge 244/2007), dal 6 giugno 2014 è partito il progetto fatturazione elettronica nei confronti della Pa che vede coinvolti, nella prima fase, ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza.

Per effetto dell’articolo 25 del Dl 66/2014, le cui disposizioni sono finalizzate ad accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, dal 31 marzo 2015, la modalità digitale sarà estesa a tutti gli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali (sostanzialmente a tutta la Pa).

Scissione dei pagamenti
Il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni (Stato e suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza), non debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l’imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi cessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto attuativo del 23 gennaio 2015 del ministro dell’Economia e delle Finanze.

In pratica, saranno le Pubbliche amministrazioni a versare l’Iva direttamente all’erario anziché pagarla insieme al corrispettivo ai propri fornitori. Tale sistema riguarda le operazioni fatturate a partire dall’1 gennaio 2015, la cui imposta diviene esigibile da tale data. In attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi, le Pa accantoneranno le somme dovute, che potranno versare successivamente, ma comunque entro il 16 aprile 2015 (articolo 4 del decreto 23 gennaio 2015).

È opportuno precisare che le Pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, nell’esercizio di attività commerciali, annoteranno le relative fatture nei registri disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, facendola partecipare alla liquidazione periodica (articolo 5 del decreto 23 gennaio 2015).

Aggiornamento formato fattura Pa
Per consentire la gestione dello split payment nelle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, dal 2 febbraio 2015 è stato pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it il nuovo formato (versione 1.1) per la redazione delle fatture.

Dal punto di vista operativo, nel blocco informativo relativo ai dati di riepilogo della fattura, è stato aggiunto un nuovo campo, “scissione dei pagamenti”, contrassegnato dalla lettera “S” nella sezione attinente all’esigibilità dell’Iva.
Pertanto, i valori selezionabili sono:
[I] = Iva a esigibilità immediata
[D] = Iva a esigibilità differita
[S] = scissione dei pagamenti.

Attività di monitoraggio e controllo
Come disposto dall’articolo 6 del Dm 23 gennaio 2015, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le Pa mettono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’Iva dovuta e quello dell’Iva versata per ciascun mese di riferimento.

Quindi, per gestire correttamente tali documenti e ottemperare alle disposizioni dell’articolo 42 del Dl 66/2014 (che ricordiamo obbliga, dal 1° luglio 2014, le Pubbliche amministrazioni a istituire un registro unico delle fatture ricevute), sarebbe opportuno utilizzare un’apposita codifica per identificare puntualmente tali operazioni e per consentire un’agevole estrazione in caso di verifica.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Gaetano Silipigni

 

 

 

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