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Stop confermato al taglio lineare delle detrazioni fiscali per oneri

lentepubblica.it • 28 Marzo 2014

Salvi atti e provvedimenti adottati, effetti e rapporti giuridici sorti nel breve periodo di vita della procedura volontaria di “ufficializzazione” dei capitali esteri, ora espunta

Soppressione della procedura di collaborazione volontaria, finalizzata a consentire l’emersione dei capitali e degli investimenti non dichiarati detenuti all’estero e il loro eventuale rientro in Italia, eliminazione dell’obbligo dichiarativo per i depositi e i conti bancari costituiti oltre confine che, complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i 10mila euro. E ancora, nuove disposizioni, relative anche ad adempimenti tributari, per le popolazioni colpite di recente da calamità naturali. Queste le principali novità apportate al Dl n. 4 del 28 gennaio dalla legge di conversione che ha appena concluso il suo iter, ottenendo l’approvazione definitiva.
Resta infine da segnalare la conferma di due disposizioni già presenti nel decreto originario: la norma interpretativa che prevede espressamente l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare e lo stop all’annunciata sforbiciata alle detrazioni Irpef del 19%, percentuale che sarebbe dovuta scendere al 18% quest’anno e al 17% a decorrere dal 2015.L’impatto più rilevante della conversione si è manifestato sulla voluntary disclosure: soppressa.
In sintesi, il meccanismo prevedeva, per il contribuente che dichiarava in maniera spontanea il possesso di investimenti e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo per omessa o infedele presentazione del modulo RW, e la copertura o lo sconto di pena per i reati tributari. La misura era prevista dal soppresso articolo 1, comma 1, del decreto legge.
Spunta, però, un comma 2 dello stesso articolo, che arriva in soccorso, disponendone la salvezza, degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici nati nel breve periodo di vita della procedura.

Sempre in materia di “consistenze” detenute all’estero, in sede di conversione, l’articolo 2 del decreto legge si arricchisce di un nuovo comma, il 4-bis, che modifica l’articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990. Quest’ultimo escludeva dall’obbligo di indicazione in dichiarazione soltanto le attività finanziarie affidate in gestione a intermediari residenti e i contratti conclusi mediante gli stessi, nel caso in cui i relativi redditi erano già stati sottoposti a ritenuta o a imposta sostitutiva. Ora, anche i depositi e i conti correnti bancari tenuti all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a 10mila euro, godranno dello stesso trattamento.

Cambiamo argomento, passando all’articolo 3 del Dl 4/2014, ritoccato in diversi punti dalla conversione. Si tratta di disposizioni in favore delle popolazioni colpite recentemente da eventi alluvionali. In particolare, quella che prevede la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in scadenza tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014, per i contribuenti residenti o con sede operativa nelle zone danneggiate (comma 2).
In sostanza, l’elenco dei Comuni “agevolati”, che nella prima stesura del decreto facevano parte di quelli già danneggiati dal sisma di maggio 2012 (Dm 1 giugno 2012) e nuovamente lesi dall’alluvione del 17 – e dall’ulteriore del 19 gennaio scorso – viene allargato ai Comuni veneti colpiti da eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio.
Di particolare rilevanza è la previsione, a favore dei residenti e delle imprese aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, titolari di mutui finalizzati alla ricostruzione di edifici distrutti o inagibili o alla ripresa dell’attività svolta negli stessi edifici, di poter chiedere – alle banche o agli intermediari finanziari eroganti il finanziamento – la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate di mutuo, per intero o, se si vuole, anche della sola quota capitale. L’agevolazione è condizionata alla presentazione di un’autocertificazione del danno subito.
L’onere di informare i potenziali interessati all’opportunità spetta agli istituti finanziatori, che dovranno farlo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, indicando altresì costi e tempi della sospensione. Il “silenzio” della banca determina una “tregua” automatica dei pagamenti fino al 31 dicembre 2014.

In conclusione, e non si tratta di novità bensì di conferma, è previsto lo stop al taglio della percentuale di detraibilità Irpef di oneri e spese: abrogati definitivamente i commi 575 e 576 della Stabilità (legge 147/2013). La razionalizzazione delle detrazioni resta affidata ai provvedimenti attuativi della delega fiscale. Le maggiori entrate, che erano state previste dal taglio ora “scongiurato”, saranno recuperate tramite la spending review.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’agenzia delle entrate
AUTORE: Paola Pullella Lucano
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