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Strisce blu e multe: nuovi chiarimenti su sanzioni e ritardi

lentepubblica.it • 25 Giugno 2015

multe-stradaliNuove indicazioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: con la nota 53284/2015 cambiano le istruzioni sulla sosta a pagamento e le sanzioni per chi sfora, tema al centro da anni di infiniti dibattiti interpretativi.

 

COSA SUCCEDEVA PRIMA: Le multe per chi lascia il proprio mezzo sulle strisce blu per troppo tempo rispetto a quanto pagato sono previste dal Codice della Strada quando si parla “di sosta limitata o regolamentata». Un parere del 2010, elaborato dallo  ministero, aveva negato che tale fosse quella sulle strisce blu comunali, e di conseguenza aveva bloccato la possibilità di sanzionare i ritardi sulla base del Codice della Strada. In senso contrario si era espresso, sette anni prima, il ministero dell’Interno, ma poi gli orientamenti erano stati coordinati convergendo sulla tesi dei Trasporti.

 

COSA SUCCEDE CON LE NUOVE INDICAZIONI: la nuova nota del Ministero dei Trasporti delinea il concetto di «sosta regolamentata»:Quando ci sono parametri scritti in un regolamento comunale, si possono multare gli automobilisti che lasciano la macchina anche oltre il tempo dal pagamento con la conseguente possibilità di  applicare la sanzione prevista di 25 euro. ricordiamo invece che per gli automobilisti che parcheggiano senza pagare nulla la multa prevista parte dalla cifra di 41 euro.

 

Nella sosta limitata o regolamentata è possibile incorrere nelle seguenti violazioni che sono sanzionate dal Codice della Strada:

 

1. Ove non venga posto in funzione il dispositivo della sosta, ovvero non venga indicato l’orario di inizio della sosta, si incorre nella sanzione prevista dall’art. 157 co. 8 del CDS;

 

2. Ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS;

 

3. Con riferimento inoltre alla sola protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS in presenza di una reiterazione della condotta.

 

In ogni caso, la violazione della regolazione comunale della sosta è sanzionata dal Codice della strada (solo a titolo esemplificativo si cita anche la violazione del comma 14 dell’art. 7) oltre alle attività di autotutela contrattuale previste dalle clausole penali eventualmente previste dalle società di gestione dei parcheggi.

 

In allegato le note del MIT e dell’ANCI.

 

Fonte: CGIA Mestre
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