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Studi di Settore: modulistica per annualità 2016

lentepubblica.it • 1 Febbraio 2017

studi di settore - compilazioneNovità anche nelle istruzioni di “Redditi 2017” per individuare analiticamente i casi di inutilizzabilità degli Sds, in fase di accertamento, per il periodo cui si riferisce la dichiarazione.


Pronti i modelli per comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2016. L’approvazione è arrivata con provvedimento 31 gennaio 2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nel riportare, di seguito, le principali novità relative a tale modulistica, si osserva, preliminarmente, che risultano modificate le “Istruzioni comuni ai quadri RE – RF – RG” dei modelli di dichiarazione Redditi 2017, con la sostituzione della causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore identificata con il codice “12”, relativo a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del Dm 11 febbraio 2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione), con le cause di esclusione da “12” a “15” (1).

 

Tale intervento consente di individuare analiticamente le singole fattispecie previste dal citato decreto ministeriale.

 

La parte generale

 

In relazione alla parte generale delle istruzioni degli studi di settore risultano effettuate le seguenti modifiche:

  • sono state aggiornate le cause di non accertabilità per tener conto delle modifiche introdotte al Dm 11 febbraio 2008 dal Dm 22 dicembre 2016, finalizzate a gestire anche il nuovo regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014

 

  • sono state integrate le ipotesi di cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con l’esemplificazione relativa agli eventi sismici, richiamata al paragrafo 8 della circolare 30/2013. La precisazione in argomento chiarisce che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016, se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono ritenere applicabile la causa di esclusione legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

 

Le istruzioni comuni

 

In continuità, invece, con la struttura adottata per la modulistica degli studi di settore afferente i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, anche per il 2016 sono previste istruzioni comuni relative ai quadri:

 

– A (personale)
– F (dati contabili impresa)
– G (dati contabili lavoro autonomo)
– T (congiuntura economica)
– X (altre informazioni rilevanti)
– V (ulteriori dati specifici),

 

richiamabili, salvo pochissime eccezioni, per la totalità dei modelli degli studi di settore.

 

Tale intervento dovrebbe semplificare ulteriormente la modulistica degli studi e agevolare, di conseguenza, i contribuenti e gli intermediari interessati.

 

In particolare, anche per evitare, si ritiene, possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi.

 

Per il periodo di imposta 2016 risultano, pertanto, predisposte due sole strutture di quadro A:

 

– una per le attività esercitate in forma di impresa

 

– una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo,

 

mentre sono previste entrambe le strutture negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro”).

 

L’intervento in precedenza citato ha avuto effetti, in termini di semplificazione, anche sulle istruzioni ai quadri A che, come evidenziato in precedenza, risultano per il 2016 contenute in un unico file e richiamate nelle istruzioni specifiche dei singoli studi.

 

Nelle istruzioni relative al quadro A è, inoltre, precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare: per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”); per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi, viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

 

In relazione invece ai quadri F e G relativi agli “Elementi contabili” si rileva, tra l’altro, quanto segue:

 

  • risultano modificate le istruzioni dei singoli righi in modo da ottenere una sola struttura del quadro F, utilizzabile per tutti gli studi di settore per l’attività d’impresa. Tale attività ha comportato l’inserimento in un unico documento delle specifiche modalità di compilazione di alcuni righi relativi a determinati studi di settore. Al riguardo, si osserva che, fino allo scorso anno, gli studi di settore WG40U, WG54U, WG72B, WG90U, WG93U e WM81U, in ragione delle loro specificità, prevedevano delle istruzioni alla compilazione del quadro F separate e diverse rispetto alle istruzioni uniche previste per tutti gli altri studi
  • a fronte della eliminazione della sezione dei componenti straordinari del Conto economico disposta dal Dlgs 139/2015, è stata prevista la possibilità di indicare facoltativamente nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” anche i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell’applicazione degli studi. A tal fine, nelle istruzioni del rigo F26 “Proventi straordinari” è stato aggiunto il seguente periodo: “Al riguardo si ricorda che il decreto legislativo n. 139/2015, ha previsto l’eliminazione della macroclasse E) del conto economico, relativa all’area straordinaria, pertanto, qualora i contribuenti abbiano provveduto ad individuare tali proventi in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF e RG del modello Redditi, gli stessi possono essere indicati nel rigo F05 – Altri proventi (in tal caso tali proventi non saranno indicati nel presente rigo)”
  • è stato previsto l’aggiornamento dei righi F40 e G23 per tener conto del nuovo regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014
    ai righi F33 e G18 (“Iva sulle operazioni imponibili”) è stato chiarito che nella “particolare ipotesi in cui l’importo risulti negativo, deve essere indicato il valore zero”. Al riguardo, si osserva che il software Gerico (vedasi Gerico 2016, periodo d’imposta 2015) non consente di inserire un valore negativo all’interno di tali campi.

 

La modulistica per gli studi di settore approvata presenta, così come quella per l’annualità 2015, anche i quadri T finalizzati a raccogliere le informazioni necessarie per l’applicazione dei correttivi crisi. In merito, si rileva che la Commissione degli esperti per gli studi di settore, prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge 146/1998, nella seduta del 7 dicembre 2016, ha formulato parere favorevole in merito alla metodologia in quella occasione presentata. In particolare, è stato previsto che una valutazione definitiva in merito a tale metodologia sarà effettuata, da parte dell’Organo collegiale, in una successiva riunione (2).

 

Nel quadro X sono invece contenute le informazioni utili per rettificare il peso di alcune variabili (3). Analogamente a quanto previsto nella modulistica 2014 e 2015, vi è sostanzialmente un unico documento (4) che contiene le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro; le istruzioni relative agli specifici modelli, infatti, riportano la seguente indicazione: “Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento “Istruzioni quadro X” che fa parte integrante delle presenti istruzioni”.

 

Nel quadro V risultano contenute le informazioni utili ai fini delle diverse modalità applicative degli studi nei confronti di determinati soggetti, individuati dal Dm 11 febbraio 2008.

 

In particolare, in tale quadro, risulta possibile indicare se il soggetto rientra nelle seguenti fattispecie:

 

  • cooperativa a mutualità prevalente
  • redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
  • applicazione del nuovo regime forfetario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente.

 

In tal modo, risulta possibile indicare la corretta posizione delle imprese interessate ai fini dell’attività di accertamento. Tali contribuenti, infatti, pur dovendo fornire i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, non possono essere accertati sulla base delle risultanze dell’applicazione degli studi stessi, per effetto di quanto previsto dall’articolo 5 del Dm 11 febbraio 2008. Tali risultanze potranno essere utilizzate soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. Per quanto riguarda le relative istruzioni, analogamente a come operato negli ultimi due anni, risulta previsto un unico documento, richiamabile per la maggior parte degli studi di settore.

 

La semplificazione dei modelli

 

Si osserva una significativa attività di semplificazione delle informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, atteso che risultano ridotte, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi (con l’eccezione, ovviamente, di quelle contenute nei quadri Z “Dati complementari”, previsti, si presume, in vista dell’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità introdotti dall’articolo 7-bis del Dl 193/2016). Tale semplificazione risulta in linea con l’impegno in materia assunto dal Governo (5) e con gli obiettivi di politica fiscale 2016-2018 contenuti nell’Atto di indirizzo del ministro dell’Economia e delle finanze.

 

L’intervento in argomento risulta aver comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni richieste, con un beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti. In generale, emerge (6) una contrazione nei dati richiesti, rispetto alla precedente annualità 2015, di circa 5.300 variabili.

 

Gli accorpamenti e i questionari

 

Si segnala, infine, la presenza di due ulteriori aspetti di novità. Il primo riguarda la riduzione del numero di studi di settore (7) attraverso l’accorpamento di alcuni di essi. Si fa, in particolare, riferimento agli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante (8), a quelli degli intermediari e a quelli relativi alla nobilitazione di tessili; al riguardo si riporta, di seguito, una tabella di raccordo esplicativa, che riporta, nella prima colonna, gli studi applicabili per il periodo d’imposta 2015 e, nella seconda, quelli applicabili nel 2016.

 

 

 

PERIODO DI IMPOSTA 2015 PERIODO DI IMPOSTA 2016
WM03A
WM03B
WM03C
WM03D
WM03U
WG61A
WG61B
WG61C
WG61D
WG61E
WG61F
WG61G
WG61H
YG61U
WD06U
WD13U
YD13U

 

 

Il secondo aspetto riguarda la presenza di talune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore “per la sola acquisizione dei dati” e, quindi, in relazione alle quali gli esiti dell’applicazione degli studi stessi non rilevano ai fini dell’accertamento (9).

 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa che prevede, nella prima colonna, i codici attività per i quali è prevista la comunicazione dei dati e, nella seconda, il riferimento al modello dello studio di settore interessato.

 

 

 

CODICE DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA
PER IL 2016 IN VIA PREVALENTE
MODELLO STUDIO
DI SETTORE
“23.51.00 – Produzione di cemento”, “23.52.10 – Produzione di calce”, “23.52.20 – Produzione di gesso”, “23.62.00 – Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia”, “23.64.00 – Produzione di malta”, “23.65.00 – Fabbricazione di prodotti in fibrocemento” WD29U
“22.11.20 – Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici” WD30U
“28.99.92 – Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento”, “29.10.00 – Fabbricazione di autoveicoli”, “29.20.00 – Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi”, “30.91.11 – Fabbricazione di motori per motocicli”; “30.91.12 – Fabbricazione di motocicli”, “30.92.10 – Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)” WD32U
“32.13.09 – Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.” WD33U
“18.11.00 – Stampa di giornali”, “18.20.00 – Riproduzione di supporti registrati” WD35U
“17.11.00 – Fabbricazione di pasta-carta”, “17.12.00 – Fabbricazione di carta e cartone”, “17.22.00 – Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa” WD47U
“61.90.20 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point” VG99U
“81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, “81.29.10 – Servizi di disinfestazione” WG70U
“03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi”, “03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi” WG90U
“66.19.50 – Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)” WG91U
“71.20.10 – Collaudi e analisi tecniche di prodotti” VK30U

 

 

Note:

 

1) In particolare, queste le fattispecie per le quali è prevista inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:

 

12 soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 244/2007 o quello previsto dai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 190/2014

 

13 società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile

 

14 soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali

 

15 soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta” o dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

 

2) Vedasi comunicato stampa del 7 dicembre 2016.

 

3) In particolare, i contribuenti che non risultano congrui alle risultanze degli studi di settore possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso della variabile “Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti“. Tale variabile viene utilizzata, ai fini della stima operata dagli studi di settore, non in misura pari al valore contabile indicato nel quadro F relativo agli Elementi contabili, ma per il minor importo che risulta dall’applicazione del correttivo, calcolato con le modalità indicate nella tabella allegata al quadro X stesso.

4) Per lo studio WG68U, le informazioni relative al quadro X sono integrate con la variabile X03 “Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria“. Le istruzioni del quadro X sono, pertanto riportate integralmente in quelle specifiche dello studio.

 

5) Tra l’altro, seduta del 3 marzo 2015: “La Camera … impegna il Governo: a continuare nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra fisco e contribuente, di semplificazione delle procedure e riduzione degli adempimenti, al fine di conseguire il massimo adempimento spontaneo, a tal fine dotando l’amministrazione finanziaria di strumenti conoscitivi adeguati a favorire l’emersione dell’effettiva capacità fiscale di ciascun contribuente già nel momento dell’adempimento tributario, come avviene nei sistemi tributari europei più evoluti; a valutare l’opportunità di procedere ad una revisione degli studi di settore per semplificarli, prevedendo la riduzione del loro numero, e per renderli più efficaci, attraverso una continua verifica ed eventuale modifica delle modalità di calcolo, che persegua la massimizzazione dell’attendibilità delle stime e, al contempo, garantisca la fedeltà dei dati dichiarati dai contribuenti“.

 

6) Fonte: elaborazione Sose per Agenzia delle Entrate.

 

7) Si passa dai 204 studi del periodo di imposta 2015 ai 193 del periodo di imposta 2016.

 

8) Tranne l’attività di commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti (codice attività 47.89.01), inclusa nello studio di settore WM40B.

 

9) Si ritiene che dovrebbero restare applicabili, in tali casi, se previsti, i parametri contabili disciplinati dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 549/1995. Per un caso similare (Studio di settore UG96U – Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale) sono stati forniti chiarimenti in tal senso con la circolare 20/2014.

 

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Massimo Varriale ed Enrico Polella
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