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Corte UE: ok all’IVA su tassa occupazione del suolo (TOS)

lentepubblica.it • 15 Giugno 2015

suolo, occupazioneLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società portoghese di distribuzione di gas e l’Amministrazione fiscale e doganale dello stesso Stato in merito alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto della società distributrice.

 

La controversia

 

La ricorrente nella causa principale è una società portoghese concessionaria in esclusiva del servizio pubblico della rete di distribuzione di gas in alcuni comuni della regione di Lisbona, incaricata, dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione di tale rete. Poiché quest’ultima è costituita, in particolare, da tubature installate nel sottosuolo nel demanio pubblico di alcuni comuni situati nell’area di concessione, la società è soggetta al pagamento di tasse di occupazione del sottosuolo (TOS) imposte da tali comuni.

 

La società distributrice, così come previsto dal contratto di concessione, dopo aver versato la TOS ai comuni, imputa l’importo di tali tasse sulla società incaricata della commercializzazione del gas nell’area di concessione che provvede a sua volta a riversare l’importo sui consumatori finali.

 

L’amministrazione fiscale portoghese ha imposto alla società distributrice la liquidazione dell’Iva con l’aliquota ordinaria del 23% sugli importi delle TOS che sono stati poi riversati sui consumatori finali.

 

Dopo aver ottemperato alla richiesta fiscale, la società provvedeva prima a presentare dei ricorsi amministrativi diretti alla restituzione dell’Iva, e poi, a seguito di rigetto, presentava ricorso al tribunale arbitrario tributario.

 

Il ricorrente adduce quale motivazione primaria del ricorso, il fatto che la TOS non costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva e  non rappresenta un’operazione onerosa che genera valore aggiunto. In secondo luogo, secondo la ricorrente l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva Iva, recepito nell’ordinamento giuridico interno dall’articolo 16, paragrafo 5, lettera a), del Codice iva, non è applicabile alle TOS, giacché queste ultime non hanno un nesso diretto con operazioni imponibili effettuate dalla ricorrente, né sono collegate all’esercizio dell’attività oggetto del contratto di concessione.

 

Alla luce di quanto in precedenza affermato, il Tribunale arbitrario tributario decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali.

 

Le questioni pregiudiziali 

 

La Corte è chiamata a pronunciarsi su due questioni principali, che esamina congiuntamente. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva Iva debbano essere interpretati nel senso che l’importo delle tasse, di cui al procedimento principale, deve essere compreso nella base imponibile Iva applicabile alla prestazione fornita dalla società concessionaria alla società incaricata della commercializzazione. La questione va valutata in virtù del fatto che l’importo delle tasse è versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l’utilizzo del demanio pubblico di detti comuni, che lo stesso è riversato da detta società su un’altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest’ultima sui consumatori finali.

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

La Corte nell’esaminare le questioni proposte, precisa che affinché una tassa possa rientrare nella base imponibile dell’Iva, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione di beni o della prestazione di servizi, deve presentare un legame diretto con tale cessione o tale prestazione. A norma dell’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva Iva, le tasse, devono essere comprese nella base imponibile ai fini Iva.

 

Nel caso del procedimento in esame, la società distributrice riversa sulla società incaricata della commercializzazione non le TOS in quanto tali, bensì il costo per l’utilizzo del demanio pubblico comunale. Tale costo fa parte dell’insieme delle spese sopportate dalla società distributrice e addebitate alla società incaricata della commercializzazione del gas. In virtù di quanto sopra specificato, l’importo delle TOS costituisce un elemento del corrispettivo ottenuto dalla società distributrice da parte della società incaricata della commercializzazione del gas per la sua prestazione, il cui carattere di attività economica non è contestato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva. Conformemente all’articolo 73 di tale direttiva, tale importo deve, dunque, essere compreso nella base imponibile Iva di tale prestazione.

 

La Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, afferma che l’inclusione dell’importo delle TOS nella base imponibile Iva applicabile alla prestazione da essa fornita alla società incaricata della commercializzazione del gas non è contraria al principio di neutralità fiscale, il quale osta a che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza fra loro, siano trattate in maniera diversa ai fini dell’Iva.
Ai sensi della normativa vigente, e in particolare in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva Iva, i comuni non sono considerati soggetti passivi ai fini Iva quando riscuotono tasse quali le tasse di occupazione del sottosuolo, mentre, in applicazione dell’articolo 9 di detta direttiva, le società come la ricorrente sono considerate soggetti passivi dell’Iva allorché esercitano attività economiche ai sensi di detta disposizione

 

La decisione della Corte

 

I giudici della Corte, in merito alle questioni sollevate, sono arrivati alla conclusione che occorre rispondere alle due questioni sollevate dichiarando che gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che l’importo delle tasse, quali quelle di cui al procedimento principale, versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione  principale, deve essere compreso nella base imponibile Iva di tale prestazione.

 

L’importo delle tasse versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l’utilizzo del demanio pubblico di detti comuni, che è in seguito riversato da detta società su un’altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest’ultima sui consumatori finali, deve essere compreso nella base imponibile Iva applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda in forza dell’articolo 73 della direttiva dell’Unione.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Massimo Foniciello
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