Numerose le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 alla disciplina del Superbonus 110% introdotta dal decreto “Rilancio”.
Si tratta di ritocchi che, per lo più, ne ampliano l’ambito di applicazione, come la spettanza del beneficio anche in mancanza del condominio, in favore dell’unico proprietario.
Scopriamo tutte le novità.
A questo link, invece, potete leggere tutte le novità introdotte dal Milleproroghe 2021.
Ricordiamo che il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Per una guida completa al Superbonus potete consultare il nostro approfondimento.
L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.
Vi rientrano:
Per quanto concerne il concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Invece, per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali, l’agevolazione è prorogata – dal precedente termine del 30 giugno 2022 – fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022.
Inoltre si prevede, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:
Il Superbonus spetta in caso di:
Il 110% si applica anche anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del TUIR). Anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Inoltre gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano appieno nel 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
Mi risulta sia stato modificato il n° di unità edilizie di proprietà di un singolo accessibile al superbonus (da 2 a quattro).