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I tagli alle Province che ledono i servizi sono incostituzionali?

lentepubblica.it • 2 Febbraio 2016

provincia-672Pubblichiamo il testo della sentenza della Corte Costituzionale 10/2016 depositata venerdì 29 gennaio 2016 che dichiara illegittime quelle norme del bilancio 2014 approvato dalla Regione Piemonte che non hanno consentito alle Province di erogare i servizi essenziali ai cittadini.

 

Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell’anno 2014 per l’esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle Province ricorrenti per l’espletamento di tali funzioni.

 

Rammenta il TAR che il soddisfacimento delle ordinarie attività amministrative non dipenderebbe solo dalle risorse disponibili, ma anche dalle scelte sulla loro allocazione ed utilizzazione, dovendosi evitare che queste possano comportare la compromissione delle istanze costituzionali già richiamate. Pertanto, anche le leggi regionali in questione avrebbero dovuto allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione della Regione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e – correlativamente – di mantenere il buon andamento nell’amministrazione pubblica, ovviamente nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, quarto comma, Cost.).

 

Secondo il rimettente sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’irragionevolezza, in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime; sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale in quanto il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province – afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunità territoriale (sono citati l’industria, le miniere, l’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la gestione dei rifiuti, l’energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la protezione civile, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i servizi sociali, i beni culturali), lungi dal rimuovere gli ostacoli descritti dall’art. 3, secondo comma, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà.

 

Per leggere il testo completo della Sentenza potete consultare il file in allegato all’articolo.

 

 

 

Fonte: UPI - Unione Province d'Italia
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