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Tasse sulle Scommesse Sportive: alcuni chiarimenti sull’argomento

lentepubblica.it • 5 Novembre 2021

tasse-scommesse-sportiveNel breve approfondimento di oggi ci occuperemo delle Tasse sulle Scommesse, in modo particolare su quelle sportive.


Scopriamone dunque di più sull’argomento, con una breve introduzione, un accenno alla riscossione delle vincite, all’evoluzione normativa e alla relativa tassazione delle medesime.

Tasse sui Giochi e sulle Scommesse Sportive

La disciplina del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari tipi di gioco.

Le entrate per l’erario provenienti dal settore sono sia di carattere extra-tributarie che tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie.

La riscossione delle vincite

Ricordiamo che le vincite si possono riscuotere:

  • presso il punto vendita nel quale risulta effettuata la giocata
  • o in un qualsiasi altro punto vendita facente capo allo stesso concessionario la cui denominazione e codice identificativo sono riportati sulla ricevuta della stessa giocata), presentando la ricevuta cartacea avuta al momento della scommessa.

Per le giocate effettuate in via telematica, l’accredito delle somme sul conto di gioco dello scommettitore avviene in modo automatico non appena risultano ufficializzati gli esiti degli avvenimenti.

La ricevuta vincente si presenta all’incasso entro 90 giorni solari dalla data di svolgimento del più recente avvenimento contenuto nel biglietto.

Ma queste vincite come risulteranno tassate?

Evoluzione normativa: in principio era l’Imposta Unica

L‘imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero.

Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco:

  • la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori
  • mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l’8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori).

Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l’aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Le modifiche della legge di bilancio 2019

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha disposto che a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica sia stabilita:

  • per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
  • per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
  • infine per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

La stessa legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto che a decorrere dal 1°luglio 2019 l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive viene soppressa.

I soldi vinti alle scommesse sportive devono essere dichiarati?

La risposta è negativa.

I siti di scommesse concessionari AAMS sono già tassati in origine come sostituti d’imposta dallo Stato. I soldi vinti tramite scommesse sportive non devono quindi essere dichiarati.

Nel caso invece si scelga di giocare, illegalmente, tramite siti privi di concessione AAMS, la tassazione ricadrebbe sul vincitore, che dovrebbe inserire la vincita sotto la dicitura “Redditi diversi” in sede di dichiarazione.

Tuttavia, in questo caso, avendo utilizzato un sistema di scommessa non autorizzato, avrebbe compiuto un reato penale.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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