Nel breve approfondimento di oggi ci occuperemo delle Tasse sulle Scommesse, in modo particolare su quelle sportive.
Scopriamone dunque di più sull’argomento, con una breve introduzione, un accenno alla riscossione delle vincite, all’evoluzione normativa e alla relativa tassazione delle medesime.
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La disciplina del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari tipi di gioco.
Le entrate per l’erario provenienti dal settore sono sia di carattere extra-tributarie che tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita.
Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie.
Ricordiamo che le vincite si possono riscuotere:
Per le giocate effettuate in via telematica, l’accredito delle somme sul conto di gioco dello scommettitore avviene in modo automatico non appena risultano ufficializzati gli esiti degli avvenimenti.
La ricevuta vincente si presenta all’incasso entro 90 giorni solari dalla data di svolgimento del più recente avvenimento contenuto nel biglietto.
Ma queste vincite come risulteranno tassate?
L‘imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero.
Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco:
I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l’8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori).
Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l’aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha disposto che a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica sia stabilita:
La stessa legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto che a decorrere dal 1°luglio 2019 l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive viene soppressa.
La risposta è negativa.
I siti di scommesse concessionari AAMS sono già tassati in origine come sostituti d’imposta dallo Stato. I soldi vinti tramite scommesse sportive non devono quindi essere dichiarati.
Nel caso invece si scelga di giocare, illegalmente, tramite siti privi di concessione AAMS, la tassazione ricadrebbe sul vincitore, che dovrebbe inserire la vincita sotto la dicitura “Redditi diversi” in sede di dichiarazione.
Tuttavia, in questo caso, avendo utilizzato un sistema di scommessa non autorizzato, avrebbe compiuto un reato penale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it