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On line le tecniche per il modello “Imu Tasi Enc”

lentepubblica.it • 5 Agosto 2014

Non manca più nulla per la trasmissione ai Comuni della dichiarazione relativa agli immobili di proprietà delle organizzazioni che svolgono attività senza fini commerciali

Dopo il via libero del modello, pronte anche le specifiche per la trasmissione telematica della dichiarazione Imu/Tasi da parte degli enti non commerciali, approvate con il decreto del 4 agosto del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sul sito internet del dipartimento delle Finanze.
 
La prima scadenza per utilizzarle è il prossimo 30 settembre, data entro la quale associazioni e organizzazioni no profit devono provvedere all’invio del modello “Imu Tasi Enc” in relazione agli anni 2012-2013 ((in realtà si tratta di annualità che interessano soltanto l’Imu).
In via ordinaria, la dichiarazione va trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso dell’immobile o si sono verificate modifiche rilevanti per i due tributi. Il modello, se nulla cambia, non va ripresentato negli anni successivi.
 
Gli Enc svolgono attività particolari, che possono essere totalmente o parzialmente senza scopo di lucro ed è per questo che anche la dichiarazione relativa agli immobili che utilizzano, ai fini dei tributi locali, ha richiesto uno stampato in grado di fotografare le diverse eventualità: esenzione totale, parziale e proporzionale.
Ricordiamo, infatti, che i fabbricati appartenenti a questi enti, sono esenti dall’Imu e dalla Tasi soltanto per le porzioni non usate a fini commerciali nell’ambito di funzioni assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
E se non è possibile distinguere fisicamente le parti esonerate dalla tassazione, la quota esentata è calcolata in proporzione al no profit svolto nei locali, in base alle informazioni fornite con la dichiarazione Imu/Tasi e secondo i criteri stabili dal Dm 200/2012.
 
Il decreto del 4 agosto, oltre a contenere, nell’allegato, le specifiche tecniche, precisa che nel frontespizio del modello deve essere indicato anche il codice catastale del Comune, reperibile dalla “Tabella dei codici catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
 
Nel caso in cui, poi, l’immobile risulti accatastato in un Comune diverso da quello segnalato nel frontespizio, l’ente deve indicare, nello spazio riservato alle “Annotazioni” del “Quadro A”, la nota: “L’immobile/gli immobili di cui al/ai n. d’ordine … del Quadro … risulta/risultano accatastato/i nel Comune di …, il cui codice catastale è...” e deve riportare, al momento della trasmissione telematica, negli appositi campi previsti nei record relativi ai quadri A e B, l’indicazione di tale codice.
Inoltre, per quanto riguarda il “Quadro B”, se la percentuale di imponibilità (righi “d” e “k”) è uguale o superiore al 100% del valore, l’immobile è da considerarsi non esente nella sua totalità e, quindi, va dichiarato nell’apposito “Quadro A”.
 
Eventuali correzioni alle modifiche tecniche saranno pubblicate sempre sul sito internet del dipartimento delle Finanze e ne verrà data relativa comunicazione.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

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