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Dalla Tosap al Canone Unico: le Regole per i Centri Abitati

Gennai Stefano • 13 Luglio 2021

tosap-canone-unico-centri-abitatiTosap, Cosap, Canone Mercatale e Canone Unico. Normative a confronto.


Dalla Tosap al Canone Unico: ecco tutte le Regole per i Centri Abitati in una panoramica normativa a cura del Dottor Stefano Gennai.

Una rassegna che parte dalla spettanza del canone per l’occupazione del suolo partendo da Tosap e Cosap fino ad analizzare in dettaglio il Canone Mercatale e il nuovo Canone Unico Patrimoniale.

Occupazione del suolo e spettanza del canone o tributo tra regola ed eccezione

L’occupazione del suolo pubblico costituisce il minimo comune denominatore della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) di cui all’art.38 D. Lgs. 15/11/1993, n.507, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) di cui all’art.63 D. Lgs. 15/12/1997, n.446, del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale) di cui all’art.1, comma 837, Legge 27/12/2019, n.160, e del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) di cui all’art.1, comma 816, Legge 27/12/2019, n.160.

In materia di occupazione del suolo pubblico si può ritenere che la regola sia quella per cui il canone o tributo spetta all’Ente a cui il suolo occupato appartiene, costituendo senz’altro eccezione la dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone o tributo.

La dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone o tributo deve essere consentita dalla natura del prelievo e deve essere supportata dalla struttura e dal contenuto della disposizione legislativa veicolo della norma d’eccezione.

Le discipline della Tosap, del Cosap, del Canone Mercatale e del Canone Unico Patrimoniale, ad un certo punto, fanno tutte riferimento, in maniera diversa e persino opposta, alle strade che attraversano i centri abitati, ponendo l’accento ora sulla popolazione del centro abitato, ora sulla popolazione del Comune nel suo complesso.

Per i centri abitati la disposizione che fissa il regime di appartenenza delle strade e che sta sullo sfondo (richiamata o meno dalle normative suddette) è quella dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada.

In virtù di tale disposizione “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. I tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono quindi comunali ex lege; quelli che attraversano centri abitati fino a 10.000 abitanti (indipendentemente dalla popolazione complessiva del Comune) restano statali, regionali e provinciali e quindi appartenenti, rispettivamente, allo Stato, alla Regione e alla Provincia (o Città Metropolitana).

Nell’ambito dei centri abitati, quindi, la regola (il canone o tributo spetta all’Ente cui appartiene il suolo occupato) e l’eccezione (dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone o tributo) si verificano in una ben precisa fattispecie, quella dell’occupazione delle strade statali, regionali e provinciali che attraversano centri abitati con popolazione fino a diecimila abitanti di Comuni aventi popolazione complessiva superiore a diecimila abitanti.

L’articolo 38, comma 4, Tosap

Nell’ambito di una disciplina di natura tributaria (e non patrimoniale) quale era quella del Capo II del D. Lgs. 507/1993 sulla “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, il comma 4 dell’art.38 disponeva che “Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi”.

Trattavasi di norma eccezionale nel senso che faceva eccezione, derogava, alla regola generale richiamata dallo stesso D. Lgs. 507/1993 all’art.39, comma 1, secondo cui “La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”.

Norma talmente eccezionale che si trovava veicolata dalla disposizione d’apertura del Capo II, ossia dall’art.38 rubricato “oggetto della tassa” e non dall’art.39 sui “soggetti attivi e passivi”.

Veicolando una norma d’eccezione, l’art.38, comma 4, si preoccupava di precisarne l’oggetto prendendo in considerazione esclusivamente i “tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti”: l’art.38, comma 4, Tosap, a differenza dei suoi analoghi successivi, non parlava di “aree comunali”, né faceva riferimento al “territorio” (comunale) di cui all’art.39, comma 1; il legislatore dell’art.38 era ben consapevole di stabilire una dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del tributo e lo limitava alle sole strade statali e provinciali senza comprendere quindi le strade regionali in virtù dell’autonomia patrimoniale e finanziaria a queste riconosciuta dalla Costituzione nel testo vigente nel 1993.

La natura tributaria del prelievo consentiva al legislatore di stabilire la dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del tributo con una norma d’eccezione supportata dalla struttura della disposizione che la veicolava.

L’articolo 63, comma 1, Cosap

Nell’ambito di una disciplina di natura patrimoniale (e non tributaria) quale era quella del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63, comma 1, D. Lgs. n.446/1997 (come sostituito dall’articolo 31, comma 20, Legge n.448/1998), il legislatore aveva disposto che “Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

L’art.63, comma 1, Cosap veicolava quindi una norma che confermava la regola generale secondo la quale il canone spetta all’Ente a cui appartiene il suolo occupato.

Trattandosi di una norma confermativa della regola, la disposizione-veicolo non aveva bisogno di individuare specifici oggetti: bastava mettere in relazione le “aree comunali” con il contenuto dell’articolo 2, comma 7, codice della strada: “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Non c’era quindi neppure necessità di disporre alcunché per ciò che riguarda le strade regionali intersecanti centri abitati perché, al riguardo, bastava il rinvio alla disposizione del codice della strada.

Confermando la regola che il canone spetta all’Ente cui appartiene il suolo occupato, l’articolo 63, comma 1, Cosap può considerarsi ridondante (e può ritenersi tautologica la norma che veicola), ma la compresenza dell’art.38, comma 4, Tosap lo rendeva oltremodo utile perché con esso si evidenziava proprio la rottura con la norma eccezionale di natura tributaria. Ed ecco allora che, con il proprio regolamento, i Comuni e le Province potevano “escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507” e potevano “prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.

Il comma 837 sul Canone Mercatale

Nell’ambito di una disciplina di natura patrimoniale (e non tributaria) quale quella che ha visto l’introduzione di due nuovi canoni, il canone unico patrimoniale e il canone mercatale, ad opera della Legge n.160/2019, la disposizione sul canone mercatale di cui al comma 837 dell’art.1, quantomeno per ciò che riguarda la spettanza del canone nei centri abitati, non pone alcun problema: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Il comma 837, come già l’art.63, comma 1, Cosap, veicola quindi una norma che conferma la regola secondo la quale il canone spetta all’Ente a cui appartiene il suolo occupato.

Trattandosi di una norma che conferma la regola, la disposizione che la veicola non ha bisogno di individuare specifici oggetti, ma gli basta mettere in relazione le “aree comunali” con il contenuto dell’articolo 2, comma 7, codice della strada, ai sensi del quale “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Né c’era necessità di disporre alcunché per ciò che riguarda le strade regionali intersecanti centri abitati perché, al riguardo, è sufficiente il rinvio all’articolo 2, comma 7, codice della strada.

L’unica particolarità è che la disposizione sul Canone Mercatale fa riferimento esclusivamente ai Comuni ed alle Città Metropolitane; non si applica quindi alle Province, le quali potranno avvalersi soltanto del Canone Unico Patrimoniale.

Il comma 818 sul Canone Unico Patrimoniale

Ed eccoci, finalmente, al Canone Unico Patrimoniale introdotto dalla Legge n.160/2019 che all’art.1, comma 816, stabilisce: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

Il successivo comma 847, nel disporre che “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme”, precisa che “Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.

In virtù del comma 819 “Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.

Per i centri abitati dispone il comma 818: “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7,  del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”.

C’è chi in questa disposizione ha visto un ibrido tra Tosap e Cosap: “Questo comma altro non fa che riprendere la dizione normativa di cui al D. Lgs. 507/1993 (laddove, al comma 4 dell’art.38 si prevedeva (…)), nonché quella dell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 63 del D. Lgs. 446/1997 (…)”. (1).

Disgraziatamente, le normative Tosap e Cosap regolavano la medesima fattispecie in maniera opposta e quindi l’osservazione sull’ibrido, anche se corrispondesse al vero, non sarebbe risolutiva, tanto che l’autore non dice a chi spetti il canone per l’occupazione dei tratti di strada provinciale che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti di Comuni aventi popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

Peraltro, neanche l’osservazione sull’ibrido può essere condivisa: abbiamo visto che l’art.38, comma 4, D. Lgs. 507/1993 sulla Tosap veicolava una norma d’eccezione in quanto derogava alla regola generale richiamata dallo stesso D. Lgs. 507/1993 all’art.39, comma 1, secondo cui “La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”. E veicolando una norma d’eccezione, l’art.38, comma 4, si preoccupava di precisarne l’oggetto prendendo in considerazione esclusivamente i “tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti”: l’art.38, comma 4, Tosap non parlava di “aree comunali”, né faceva riferimento al “territorio” (comunale); il legislatore dell’art.38 era consapevole di stabilire una dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del tributo e lo limitava alle sole strade statali e provinciali senza comprendere quindi le strade regionali in virtù dell’autonomia patrimoniale e finanziaria a queste riconosciuta dalla Costituzione nel testo vigente nel 1993.

Invece, l’art.63, comma 1, D. Lgs. n.446/1997 (come sostituito dall’articolo 31, comma 20, Legge n.448/1998) sul Cosap veicolava una norma che confermava la regola generale secondo cui il canone spetta all’Ente a cui appartiene il suolo occupato e perciò rinviava all’art.2, comma 7, codice della strada, ai sensi del quale “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.

Non si può dire, quindi, che il comma 818 dell’art.1 Legge n.160/2019 sia un ibrido tra Tosap e Cosap e la soluzione del problema esige una scelta interpretativa che sia conforme ai principi e coerente con il sistema.

Si è detto all’inizio che in materia di occupazione del suolo pubblico si può ritenere che la regola sia quella per la quale il canone (o tributo) spetta all’Ente a cui il suolo occupato appartiene, costituendo senz’altro eccezione la dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone (o tributo). E si è anche detto che la dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone (o tributo) deve essere consentita dalla natura del prelievo e altresì supportata dalla struttura e dal contenuto della disposizione legislativa che veicola la norma d’eccezione.

Orbene, il comma 818 dell’art.1 Legge n.160/2019 non ha la stoffa per farsi veicolo di una norma d’eccezione: non glielo consente la natura patrimoniale del prelievo, né la sua struttura ed il suo specifico contenuto.

Quanto alla natura patrimoniale del prelievo, non pare possibile ammettere una dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone, tanto più in presenza del nuovo art.119 della Costituzione sull’autonomia patrimoniale degli Enti e ancor più per la circostanza che il legislatore, proprio in relazione alla natura patrimoniale del canone, ha disposto che lo stesso “è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi” e che “sostituisce: (…) il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province” (comma 816).

Quanto alla struttura ed al contenuto, il comma 818 non individua oggetti di eccezione (come faceva l’art.38, comma 4, Tosap trattando delle “occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti” assoggettndole “all’imposizione da parte dei comuni medesimi”); il comma 818 mette chiaramente e logicamente in relazione tra loro le “aree comunali” e i tratti di strada come  “individuabili a norma” della disposizione del codice della strada.

Allora, se in virtù dell’art.1, comma 818, Legge n.160/2019 «Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione  superiore  a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7,  del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285» e se in virtù dell’art.2, comma 7, codice della strada «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», si deve concludere che i tratti di strada statale, regionale e provinciale di competenza comunale “individuabili a norma” dell’articolo 2, comma 7, CDS sono soltanto quelli situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti. D’altronde, i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti non possono che essere situati in comuni aventi popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

Questa lettura è conforme ai principi, coerente con il sistema e supportata dalle stesse regole sintattiche e semantiche della lingua perché, come è stato giustamente osservato: “se il legislatore avesse inteso, ai fini della individuazione della soggettività attiva del canone dettare una norma che derogava a quanto previsto dal CDS avrebbe dovuto espressamente statuirlo nel richiamarla. Invece la costruzione logica del testo è chiara nel collegare i tratti di strada alla loro individuazione fornita dall’articolo 2, comma 7, del codice della strada. (…). Che senso ha quindi il riferimento ai centri abitati «di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»? Sulla base delle considerazioni svolte non può che trattarsi di una mera qualificazione del centro abitato che nel caso previsto dal legislatore dovrà necessariamente essere situato all’interno di un Comune che abbia una popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti: tale elemento però non potrà assumere alcuna funzione in ordine alla ripartizione della soggettività attiva che necessariamente deve essere conforme al dettato della disposizione richiamata al fine di individuare i tratti dei centri di abitati ai sensi del CDS(2).

Il comma 818, per come formulato ed in ragione della natura patrimoniale del canone cui si riferisce, è pertanto veicolo di una norma che conferma la regola per la quale il canone spetta all’Ente a cui il suolo occupato appartiene e quindi, con riferimento alle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti (anche di Comuni con popolazione superiore), il canone, sul presupposto dell’occupazione del suolo pubblico, spetta alla Provincia (o Città Metropolitana).

Quelli che ritengono che il canone, in  tale fattispecie, spetti al Comune sono costretti (data la natura patrimoniale del canone) ad inventarsi regimi di proprietà che non trovano alcun riscontro. Così, c’è chi scrive che “per questi comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, le strade urbane sono sempre comunali, quando rientrano all’interno dei centri abitati e, comunque, insistono sul territorio comunale, in conformità alla normativa del codice della strada(3).  E che “Dalle norme sopra richiamate, dunque, emerge che nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, le strade sono tutte comunali. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti invece le strade provinciali rimangono di proprietà della Provincia(4).

Disgraziatamente, quanto sopra affermato non corrisponde al vero dato che, come abbiamo visto, il parametro di riferimento fissato nel Codice della Strada per stabilire la proprietà (l’appartenenza) delle strade è dato dalla popolazione del centro abitato e non del Comune nel suo complesso; e che quindi appartengono al demanio provinciale anche i tratti delle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti di Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

Nel comma 818 dell’art.1 Legge n.160/2019, infatti, la disposizione del codice della strada non è derogata, bensì è espressamente richiamata.

Inconcludente (e del tutto contraddittoria) è poi l’argomentazione che fa leva sul regime autorizzativo fissato dall’art.26, comma 3, del codice della strada, ai sensi del quale: “Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada”, perché, da un lato, anche l’art.26, comma 3, CDS fa riferimento alla popolazione del centro abitato e non del Comune nel suo complesso e, dall’altro (in via consequenziale), esso si applica in tutti i casi, quindi sia per i centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sia per i centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore. Il presupposto del canone, del resto, non è il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, bensì “l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (comma 819).

Ecco dunque che, anche per questa via, si vanno a confermare le conclusioni sulla spettanza del canone unico patrimoniale nei centri abitati:

  • le occupazioni con mezzi pubblicitari di strade provinciali all’interno dei centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti sono soggette al canone per l’occupazione di suolo pubblico dovuto alla Provincia (o Città Metropolitana) e al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari dovuto al Comune (il comma 820 applicandosi soltanto ai Comuni per le installazioni di mezzi pubblicitari sulle aree comunali posto che solo in tale fattispecie si realizza la sussistenza del duplice presupposto, pubblicitario ed occupazionale oggetto della disposizione);
  • per tutte le altre occupazioni, diverse dagli impianti pubblicitari, il canone spetta esclusivamente alla Provincia (o Città Metropolitana) quando trattasi di strade provinciali, che tali rimangono anche quando attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti;
  • i Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti non possono sul presupposto dell’occupazione del suolo pubblico pretendere alcunché quando trattasi di strade provinciali che attraversino i loro centri abitati minori perché quei tratti di strada sono e restano di proprietà della Provincia (o Città Metropolitana) ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, cui il comma 818 dell’articolo 1 Legge 160/2019 fa espressamente rinvio.

 

Note

 

[1] E. Bocchino, “I nuovi canoni patrimoniali”, Accademia Tributaria 2021, Pag.53.

[2] T. Ventre, “Sulla titolarietà della soggettività attiva nelle occupazioni delle strade dei centri abitati fino a 10.000 abitanti, contesa tra Province e Comuni”, in NT+Diritto, 22/6/2021.

[3] S. Zammarchi, in G. Debenedetto ed altri, in “I tributi locali nel 2021”, Maggioli 2021, Pag.353.

[4] Nota di approfondimento IFEL-ANCI del 14 aprile 2021. A ben guardare, tuttavia, neppure IFEL-ANCI pare abbia dato seguito alla linea espressa nel documento del 14 aprile perché lo schema di regolamento proposto ai Comuni è rimasto quello del 12 dicembre 2020 da ultimo modificato ed aggiornato il 25 febbraio 2021 e sia nella versione di dicembre 2020 che in quella del febbraio 2021, all’art.33, comma 2, dello schema di regolamento si legge: ”Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”, che è proprio quello che sosteniamo noi.

 

 

Fonte: articolo di Stefano Gennai
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