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Transfrontalieri: in quale Stato è tassato il reddito?

lentepubblica.it • 23 Novembre 2015

frontiere lavoratori frontalieriLa domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia che verte sull’interpretazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera e sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999. La questione è sorta in merito al ricorso presentato da un cittadino tedesco all’ufficio tributario di Lorrach in Germania, sulla decisione di assoggettamento ad imposta in Germania dei redditi da lavoro anche successivamente al trasferimento della residenza dell’interessato in Svizzera.

 

Il procedimento principale

 

Un cittadino tedesco ha lavorato in Svizzera e nel periodo di tale prestazione lavorativa veniva comunque assoggettato ad imposta sul reddito nel suo Stato di residenza la Repubblica federale di Germania.  Successivamente veniva trasferito, dal proprio datore di lavoro, a prestare la propria attività lavorativa in Germania, e dopo qualche hanno lo stesso cambiava residenza acquisendola nella Confederazione svizzera. Per il periodo di prestazione di attività lavorativa in Svizzera il cittadino tedesco aveva ritenuto di veder assoggettati i redditi di lavoro in Svizzera. L’ufficio tributario di Lorrach, invece ha ritenuto di dover assoggettare tali redditi ad imposta in Germania in forza degli accordi sulla libera prestazione di servizi. In seguito ad un reclamo dello stesso contribuente, l’ufficio tributario di Lorrach da una parte ha confermato l’avviso di accertamento sui redditi tassati in Svizzera, mentre per altro verso ha considerato solo una parte dei redditi prodotti nella confederazione, ovvero per redditi prodotti fino al trasferimento della domiciliazione in Svizzera. Contro il rigetto del ricorso veniva adito il giudice del rinvio, il quale in ottemperanza alle disposizioni dell’accordo non lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione in quanto l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni dovrebbe farsi nel rispetto degli obblighi derivanti dalle libertà fondamentali contemplate nell’accordo stesso. In tali circostanze il giudice tributario del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione pregiudiziale ai giudici europei.

 

La questione pregiudiziale

 

Nella questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se i principi di non discriminazione e della parità di trattamento di cui agli articoli 2 e 9 rispettivamente dell’accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato I, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un convenzione bilaterale contro la doppia imposizione, in forza della quale il diritto ad assoggettare ad imposta i redditi di lavoro dipendente in Germania di un contribuente tedesco che abbia trasferito la sua residenza in Svizzera.

 

Sulla questione pregiudiziale

 

La parte ricorrente sostiene di aver subito una disparità di trattamento rispetto a un cittadino svizzero che, proprio come lui, abbia trasferito la sua residenza dalla Germania alla Svizzera, pur mantenendo il luogo del suo lavoro dipendente nel territorio tedesco, in quanto la sua competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente spetterà al suo Stato di residenza ovvero alla Confederazione svizzera. Nella fattispecie del lavoratore tedesco ricorrente, invece, la tassazione avverrà a opera della Repubblica federale di Germania, Stato della fonte dei redditi da lavoro dipendente. Ecco che allora una convenzione contro la doppia imposizione, quale quella tra Germania e Svizzera è volta ad evitare che lo stesso reddito sia soggetto ad imposta in ciascuna delle due parti di tale convenzione, e non a fare in modo che l’imposizione alla quale è soggetto il contribuente, in una parte contraente, non sia superiore a quella alla quale egli sarebbe soggetto nell’altra parte contraente come si evince da passate sentenze della Corte. Alla luce di queste considerazioni, nella situazione di cui alla fattispecie principale, la tassazione del reddito di lavoro spetta allo Stato della fonte di tali redditi, in tal caso la Germania mentre la competenza ad assoggettare a imposta i redditi di lavoro dipendente di un cittadino il cui reddito sia prodotto nel territorio di altro Stato, la Germania, mentre lo stesso sposti la residenza in altro Stato, la Svizzera, spetti a quest’ultimo Paese.

 

La pronuncia della Corte

 

I giudici della terza sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi nel senso che gli articoli richiamati sulla libera circolazione di persone non ostano a una convenzione contro la doppia imposizione, in virtù della quale la competenza ad assoggettare a imposta i redditi da lavoro dipendente di un contribuente tedesco che non possiede la cittadinanza svizzera spetta allo Stato della fonte di tali redditi, ossia la Germania, mentre la competenza per i redditi di lavoro dipendente di un cittadino svizzero in analoga situazione spetta al nuovo Stato di residenza.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Andrea De Angelis
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