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Trasferimenti finanziari agli Enti Territoriali: il sunto della Corte dei Conti

lentepubblica.it • 21 Maggio 2016

spazi finanziari ComuniLa Corte dei Conti, in audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, ha fornito i risultati dell’esame svolto sulla consistenza, la tipologia e le modalità di erogazione delle varie forme di finanza derivata ancora esistenti, avvalendosi principalmente della banca dati Corte dei Conti-Rgs e delle altre in possesso dell’Istituto (Sirtel e Con.Te.).

 

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ha inteso avviare una ricognizione su “la consistenza, la tipologia e le modalità di erogazione delle varie forme di finanza derivata” ancora esistenti. Con l’approssimarsi della scadenza prevista dal DL 78/2015 (31 luglio) per la identificazione dei trasferimenti da eliminare dallo Stato alle Regioni, la Commissione si propone di operare una verifica di quali trasferimenti siano riconducibili alle tipologie di finanziamento individuate dall’articolo 119 della Costituzione e di quali, invece, vadano trasformati in entrate autonome, ai fini dell’effettivo completamento del processo di modifica del sistema di finanziamento degli enti territoriali nell’ottica di una maggiore autonomia finanziaria, come previsto dalla legge n. 42 del 2009.

 

La Costituzione, come noto, prevede che le amministrazioni territoriali debbano poter contare su risorse autonome, stabilire e applicare tributi ed entrate proprie secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, contando su compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. Per i territori con minore capacità fiscale per abitante è prevista un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, istituito con legge dello Stato. Le risorse derivanti dalle fonti proprie e dal fondo perequativo devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per diverse finalità (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni). E’ per tali obiettivi che è previsto si possa quindi ricorrere a trasferimenti di risorse da parte dello Stato.

 

In allegato il testo dell’Audizione della Corte dei Conti.

 

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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