Ancora pochi giorni per presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Entro il 30 aprile, infatti, i contribuenti ammessi ai rimborsi infrannuali che, a seguito della prima liquidazione periodica dell’anno, dispongono di un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono presentare alle Entrate il modello “Iva Tr”.
Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia, insieme alle relative istruzioni, e deve essere trasmesso, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando l’apposito software di compilazione. È ammessa la sola presentazione telematica.
Possono chiedere il rimborso Iva infrannuale (cfr articolo 38-bis, secondo comma, e articolo 30, terzo comma, lettere a, b, c, d, e, Dpr 633/1972):
In alternativa alla richiesta di rimborso, i contribuenti, che nel trimestre di riferimento sono in possesso dei requisiti sopra ricordati, possono utilizzare il credito infrannuale in compensazione mediante F24. A tal proposito, si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza (modello Iva Tr) da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5mila euro annui (elevato a 50mila euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità.