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Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri: la procedura

lentepubblica.it • 17 Luglio 2019

trasmissione telematica corrispettivi giornalieriL’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019, ha reso noto che metterà a disposizione 3 servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori.


La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata attraverso l’utilizzo del tracciato XML previsto per la trasmissione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia.

Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri: i servizi delle Agenzia delle Entrate

Questi sono i servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di  “ventilazione”.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa. Su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva). O un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri: prcedura

Affinchè il file XML sia accettato dal sistema ricevente, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

Firma elettronica qualificata

Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale così come disciplinato dall’art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.

I formati ammessi per firmare elettronicamente il file sono i seguenti:

  • CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
  • XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010.

Nell’ambito del formato di firma XML l’unica modalità accettata è quella “enveloped”; inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI=”” oppure con URI=”#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI all’interno degli elementi Reference.

Il sistema ricevente verifica la valorizzazione dell’attributo “signing time” che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento.

Firma basata su certificati Entrate

Il certificato di firma elettronica viene rilasciato al titolare o persona giuridica ed emesso dalla Certification Authority (CA) intestata alla Agenzia delle Entrate; il formato ammesso per firmare elettronicamente il file è PKCS#7 in modalità “signed data” con struttura aderente alla specifica RFC 2315.

Sigillo dell’Agenzia delle Entrate

Si tratta di una firma XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate; questo tipo di firma è ammesso solo per le modalità di trasmissione tramite interfaccia web.

Fonte: Agenzia delle Entrate
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