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UE: Ente Pubblico non paga IVA se non c’è Concorrenza reale

lentepubblica.it • 23 Gennaio 2017

IVA UE Ente PubblicoEnte Pubblico e pagamento dell’IVA: protagonisti del contenzioso comunitario sono l’Autorità stradale nazionale dell’Irlanda e il Fisco nazionale sull’assoggettamento a imposta del servizio di accesso stradale a pedaggio.

 


La domanda di pronuncia pregiudiziale, in base a quanto previsto dall’articolo 267 Tfue, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Nello specifico, la domanda è stata presentata in merito a una controversia tra l’Autorità stradale nazionale dell’Irlanda e l’Amministrazione finanziaria nazionale sull’assoggettamento a Iva dell’attività di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento del pedaggio.

 

Il procedimento principale

 

Come noto la maggior parte della rete stradale a pedaggio esistente sul territorio irlandese è stata costruita e viene gestita da operatori privati attraverso accordi di partenariato pubblico-privato. Le strade gestite dagli operatori privati prevedono un pedaggio assoggettato a Iva. Dal mese di luglio 2010, la società ricorrente vedeva assoggettarsi a Iva, per iniziativa dell’Amministrazione finanziaria irlandese, l’esercizio dell’attività di messa a disposizione delle strade a pedaggio da essa gestite. Questo, in quanto il mancato assoggettamento avrebbe comportato distorsioni della concorrenza di una certa importanza, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma della direttiva Iva.

 

Il ricorso in commissione d’appello

 

Ecco che allora, l’Autorità stradale nazionale computava l’imposta nell’importo percepito a titolo di pedaggio pur contestando, al contempo, la fondatezza di tale trattamento fiscale e ritenendo di dover essere esentata in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva Iva proponendo ricorso alla apposita Commissione di appello. In primo luogo, il giudice del rinvio fa osservare che l’ente di diritto pubblico in questione nello svolgimento dell’attività, di cui alla fattispecie principale, non dovrebbe essere tenuto al pagamento dell’Iva. In secondo luogo, continua il giudice del rinvio, non sussisterebbe una realistica possibilità per un operatore privato di fare ingresso nel mercato per offrire il servizio di accesso stradale a pedaggio, costruendo una strada a pedaggio che possa entrare in concorrenza con la gestione pubblica. Pur tuttavia, il giudice del rinvio, in base  alle allegazioni dell’Amministrazione tributaria irlandese, per le quali se l’attività di riscossione del pedaggio svolta dall’Ente pubblico e quella svolta dagli operatori privati debbano essere qualificate come attività della stessa natura, pertanto in concorrenza fra loro, in modo da far ritenere che il mancato riconoscimento della autorità stradale nazionale come soggetto passivo, condurrebbe a distorsioni di concorrenza rilevanti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali.

 

Le questioni pregiudiziali

 

Con le sue questioni, che la Corte ha ritenuto di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva debba  essere interpretato nel senso che un ente di diritto pubblico, che fornisce accesso a una strada dietro pagamento di un pedaggio, debba essere considerato in concorrenza e, pertanto, assoggettabile a Iva, con gli operatori privati che, a loro volta, percepiscono pedaggi su altre strade sulla base di un contratto stipulato con il medesimo ente.

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

Per prima cosa i giudici europei sottolineano come la stessa Commissione Ue abbia sostenuto di non riuscire a determinare con certezza se, nell’ambito della gestione delle due strade a pedaggio di cui trattasi nel procedimento principale e della conseguente riscossione dei pedaggi, l’autorità stradale nazionale agisca in quanto pubblica autorità. Tuttavia, l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva, stabilisce che gli enti devono essere considerati soggetti passivi per attività od operazioni da essi compiuti in quanto pubbliche autorità nei limiti in cui il loro mancato assoggettamento conduca a rilevanti distorsioni di concorrenza. Pertanto, nella attività di cui alla fattispecie principale, l’autorità stradale nazionale, nelle circostanze di esercizio della stessa non sembrerebbe limitare la riscossione dei pedaggi  in quanto l’ente assume, di propria iniziativa o in assenza di operatori privati interessati, nel rispetto degli obblighi di legge, le funzioni di gestione e manutenzione delle rete stradale stessa.

 

La pronuncia

 

I giudici della sesta sezione della Corte di giustizia europea hanno dichiarato che l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva, deve essere interpretato nel senso che, nella fattispecie di cui al procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso a una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali. Ecco che allora, alla luce di quanto argomentato, la suddetta attività non sembrerebbe assoggettabile all’imposta sul valore aggiunto in quanto non svolta in regime di concorrenza.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Andrea De Angelis
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