È, infatti, venerdì 16 marzo l’ultimo giorno utile per assolvere il consueto onere da parte delle società di capitali; l’obbligo riguarda anche le società in liquidazione. Ogni libro sociale può essere rilegato o composto da fogli mobili ma, in entrambi i casi, deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni foglio presso un notaio o presso il Registro imprese delle Camera di commercio.
Innanzitutto occorre verificare quali siano le società che devono assolvere l’obbligo e quali, invece, quelle esonerate. A tal proposito, si ricorda che sono tenute a effettuare la vidimazione e bollatura dei libri e delle scritture contabili, e il conseguente versamento della tassa, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi tra enti territoriali.
L’adempimento riguarda anche le società in liquidazione ordinaria (che devono versare la tassa fino al momento della cancellazione dal Registro delle imprese) e le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento qualora siano ancora obbligate alla tenuta dei libri da vidimare.
Sono, invece, esonerate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società semplici, quelle in nome collettivo e le società in accomandita semplice; inoltre vanno annoverati tra gli esonerati anche gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie, le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato.
Quali siano i libri soggetti a vidimazione lo stabilisce, come già detto, l’articolo 2421 del codice civile. Nello specifico si tratta di:
Per gli altri libri contabili prescritti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e per quelli previsti da norme fiscali (registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, eccetera), nessuna vidimazione, ma il responsabile della loro tenuta deve procedere alla numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.
Per la bollatura e la numerazione dei libri sociali, indipendentemente dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di:
La data di riferimento per stabilire l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento. Di conseguenza, le variazioni del capitale o del fondo di dotazione, intervenute dopo il 1° gennaio 2018 e comunque prima del termine previsto per il pagamento della tassa per quest’anno (ossia il 16 marzo), non incidono sull’importo da pagare adesso, ma su quello dovuto il prossimo anno.
Infine, occorre ricordare che i termini e le modalità di versamento cambiano nel caso in cui si tratta dell’anno di inizio attività o degli anni successivi. Nel primo caso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
Il versamento per gli anni successivi, invece, va effettuato entro il 16 marzo, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica indicando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario”, l’importo e l’anno per il quale viene eseguito il versamento.
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a 103 euro. È possibile sanare la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Lilia Chini