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Visita Fiscale INPS: comunicazione malattia via Whatsapp, ecco in quali casi

lentepubblica.it • 20 Agosto 2018

visita-fiscale-inps-comunicazione-malattia-whatsappVisita fiscale INPS: adesso la comunicazione malattia via Whatsapp è possibile. Vediamo però a quali casi è circoscritta.


Nuovi chiarimenti sulla visita fiscale Inps, sulla quale ci sono ancora alcuni argomenti che lasciano dei dubbi. Spesso ci si chiede se questa possa essere inviata via WhatsApp. Ma di cosa si tratterebbe nello specifico?

 

Visita Fiscale INPS: comunicazione malattia e Whatsapp

 

Si tratterebbe di una comunicazione inoltrata tramite un canale diretto, che consentirebbe anche di accertare la lettura del messaggio (doppia spunta blu), a meno che non si siano modificate le relative impostazioni sulla privacy. Inoltre, inviare la comunicazione malattia tramite WhatsApp potrebbe essere utile in tutti quei casi in cui non sia possibile fare in altro modo, come ad esempio nell’eventualità di un ricovero o altro.

 

Infatti, l’Inps ha specificato che il lavoratore malato deve avvertire per tempo il proprio datore di lavoro o Amministrazione della sua malattia; che dunque lo impossibilita a presenziare a lavoro.

 

Ci sono però quei casi in cui il lavoratore è oggettivamente impossibilitato a comunicare la malattia al datore di lavoro, come ad esempio nelle già citate eventualità di ricovero. La comunicazione può essere inviata tramite chiamata telefonica, ma è anche consentita tramite fax , email o messaggio.

 

Questo grazie alla sentenza n. 8802/2017, dove il  Tribunale di Roma ha sdoganato l’utilizzo di WhatsApp  per la comunicazione di malattia , rendendo così un canale di trasmissione idoneo per tale finalità. 

 

Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?

 

Polo Visite Fiscali

 

Ricordiamo che le Visite Fiscali sono soggette alla normativa del Nuovo Polo Visite Fiscali INPS (maggiori informazioni in questo approfondimento).

 

Al fine di rendere chiaro il quadro di riferimento normativo l’INPS con il messaggio 1399 del 29 marzo 2018 ha coordinato l’insieme delle indicazioni fornite con aggiornamenti determinati anche dai chiarimenti forniti dai Ministeri competenti.

 

Categorie di amministrazioni e dipendenti ai quali  si applica la normativa del Polo Unico

 

  • tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
  • le Regioni (comprese quelle a statuto speciale)
  • le Province, (esclusa Trento)
  • i Comuni
  • le Comunità montane e loro consorzi e associazioni
  • le istituzioni universitarie
  • gli Istituti autonomi case popolari
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001).

 

Personale in regime di diritto pubblico

 

  • il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica
  • i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali
  • gli avvocati e procuratori dello Stato
  • i docenti e i ricercatori universitari
  • il personale della carriera dirigenziale penitenziaria
  • il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Altro personale

 

  • i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia.
  • il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Personale al quale non si applica la normativa del Polo Unico

 

  • i dipendenti degli Organi costituzionali
  • i dipendenti degli enti pubblici economici
  • i dipendenti degli enti morali
  • i dipendenti delle aziende speciali
  • i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale
  • il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare)
  • il personale dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria)
  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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