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Comuni di dimensioni ridotte: fondi del bilancio ai Sindaci per funzioni dirigenziali

lentepubblica.it • 19 Novembre 2014

I Sindaci dei Comuni di minori dimensioni demografiche, privi di posizioni dirigenziali, hanno la facoltà, riconosciuta dall’art. 109, comma 2, del TUEL, di conferire le relative funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, i quali, nell’ambito di dette posizioni organizzative, sono retribuiti con un trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e di risultato.

A tal fine, l’art. 11, in combinato disposto con l’art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL 1° aprile 1999, recante i relativi istituti economici e normativi del personale del comparto, dispone l’esclusione di detti Comuni dall’obbligo di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato previsto per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, con il connesso onere di individuare, nell’ambito dei rispettivi bilanci, le risorse finanziarie necessarie alla relativa copertura.

La disciplina contrattuale del comparto degli enti locali prevede, dunque, un doppio regime di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, il quale opera in ragione della presenza o meno delle posizioni dirigenziali nell’ambito della struttura degli enti.

Infatti, mentre i Comuni che dispongono di dirigenza devono far gravare il finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative esclusivamente sulle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate, i Comuni privi di posizioni dirigenziali, potendo individuare direttamente in bilancio le relative risorse, non sono tenuti ad applicare, in tale fattispecie, il normale regime della contrattazione integrativa.

E’ fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui i dipendenti, nominati responsabili di posizione organizzativa, siano già titolari di diverso trattamento accessorio, nel qual caso si riduce in quota parte il fondo delle risorse decentrate, giacché la retribuzione di posizione assorbe, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Peraltro, il superamento di tale doppio regime era previsto da una norma programmatica contenuta all’art. 14 del CCNL 9 maggio 2006, per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali relativamente al biennio economico 2004-2005, il quale stabiliva che: “Con la stipulazione del prossimo C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009, gli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative degli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale sono posti a carico del bilancio degli enti stessi”. Tuttavia, con il successivo CCNL 11 aprile 2008, valido per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007, una ulteriore clausola di rinvio, contenuta all’art. 10, ha rinnovato l’impegno a disciplinare le modalità attuative della citata disposizione programmatica, dichiarazione d’intenti che, alla luce della sopravvenuta normativa transitoria introdotta dal d.lgs. n. 150/2009, è rimasta, tuttavia, al momento inattuata.

 

 

Consulta il documento completo: Delibera_26_2014_sezione autonomie

 

 

FONTE: Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie

 

 

patto, committenza, anci, indebitati, riforma costituzionale

 

 

 

Fonte:
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