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Fondo per l’Innovazione Tecnologica: le linee guida

lentepubblica.it • 18 Novembre 2014

Emanata la Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 novembre 2014 n. 0061636 concernente l’aggiornamento delle “Linee guida” per l’erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 – Direttiva 10 luglio 2008.

La Circolare, inviata ai Soggetti gestori e diffusa alle imprese beneficiarie interessate tramite il sito internet del Ministero, reca alcune novità e chiarimenti interpretativi in materia di erogazione delle agevolazioni concesse.

Dispone, inoltre, che, per i programmi cofinanziati con risorse del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, tutte le spese dovranno essere sostenute entro i termini previsti dal rispettivo provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva, le erogazioni avvengono in non più di tre soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui all’art. 4 del decreto di concessione.

Il soggetto beneficiario può presentare domanda di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano delle erogazioni.

La domanda di erogazione delle agevolazioni, redatta secondo lo schema allegato n. 1, e corredata della relazione tecnica allegato n. 2, della documentazione di spesa e dall’ulteriore documentazione ivi indicata, deve essere inviata al Gestore. Nel caso di programma presentato congiuntamente, la domanda di erogazione deve essere redatta secondo lo schema allegato n. 3, firmata dai rappresentanti legali di tutti i soggetti beneficiari e corredata della relazione tecnica complessiva allegato n. 4, della documentazione di spesa e dell’ulteriore documentazione ivi indicata pertinente a ciascuno dei soggetti beneficiari. Sia la domanda che la documentazione richiesta devono essere presentate in originale e in copia, ad eccezione della documentazione di spesa che deve essere presentata esclusivamente in copia conforme.

Alle piccole o medie imprese può essere anticipata, dietro presentazione di idonea garanzia sotto forma di fideiussione bancaria, o polizza assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema allegato n. 5, la prima erogazione per un ammontare commisurato alle spese sostenute o previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, fino al massimo del 25% delle agevolazioni concesse.

Nel periodo di realizzazione del programma, l’ammontare complessivo delle erogazioni non può superare l’80% delle agevolazioni concesse e il restante 20%, da sottrarre all’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti da svolgere ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva.

Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore la richiesta di erogazione a saldo, unitamente al rapporto tecnico finale allegato n. 6, entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell’ultimo titolo di spesa, se il programma si è concluso con attività svolte all’esterno ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma si è concluso con attività svolte direttamente.

 

Consulta l’allegato: Linee_guida_FIT_

 

FONTE: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 

innovazione 3

 

 

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