lentepubblica


Nuove rettifiche al bonus occupazionale di Garanzia Giovani

lentepubblica.it • 12 Febbraio 2015

Nuove rettifiche e versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 relativo al Bonus occupazione.

Si comunica che è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero e sul sito Garanzia Giovani il Decreto Direttoriale n. 11/SegrDG/2015 del 23/01/2015 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 che regola l’incentivo “bonus occupazionale” previsto nell’ambito del programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero e sul sito Garanzia Giovani è stata, inoltre, pubblicata la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/SegrDG/2014 del 08/08/2014 che recepisce le modifiche ad esso introdotte successivamente con il Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del 02/12/2014 e il Decreto Direttoriale n. 11\Segr D.G.\2015 del 23/01/2015.

Il Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del 02/12/2014 ha reso retroattivo l’incentivo “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014.

Il Decreto Direttoriale n.11\SegrDG\2015 del 23/01/2015, ha ammesso all’incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che grazie alle proroghe del contratto originario abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi. Il decreto, inoltre, ha reso cumulabile il bonus occupazionale con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.

Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al decreto vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi; nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi.

Per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

 

 

 

Consulta il documento completo: POF D D 1709_BONUS OCCUPAZIONALE

 

 

FONTE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

 

garanzia giovani

Fonte:
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments