Il D. Lgs. 97/2016 – FOIA (Freedom of Information Act)- ha modificato l’Art. 5 del D. Lgs. 33/2013, ampliando la disciplina dell’Accesso Civico a nuove modalità di richiesta e inserendo nuovi obblighi di pubblicazione: la pubblica amministrazione ha l’obbligo di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy.
Gli utenti possono richiedere la visione sia dei “documenti amministrativi”, sia dei “dati”, intendendo con ciò un concetto informativo più ampio, che trascende il supporto fisico su cui è incorporato e si allontana dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.
Questa dicotomia relativa al tipo di accesso (documenti e dati, accostabile a una bipartizione accesso generalizzato/accesso documentale) potrebbe generare alcune incertezze per gli operatori pubblici che devono approcciarsi a queste nuove regole.
Accesso Civico PA, applicativo di Digital PA consente di gestire con un’unica soluzione le istanze dei cittadini (generalizzate e documentali).
Quali sono i vantaggi che offre questa soluzione?
Ottemperare a queste regole consente di non incorrere in sanzioni, infatti, il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda: il termine per la conclusione del procedimento di accesso decorre “dalla presentazione dell’istanza”.
Nel caso in cui l’amministrazione non risponda entro il termine previsto dalla legge, si ricorda che la normativa prevede due conseguenze:
IL CITTADINO: La revisione dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 consente al richiedente di attivare la procedura di riesame della richiesta di accesso e di proporre ricorso al giudice amministrativo. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve così emanare provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda di riesame.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L’inosservanza del termine comporta: una valutazione sulla possibile responsabilità dirigenziale; sanzioni disciplinari al responsabile della pratica ed per danno all’immagine dell’amministrazione, con conseguente valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla sua performance individuale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it