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Nuovo Disegno di Legge per garantire l’accesso libero a tutti gli atti della PA

lentepubblica.it • 14 Aprile 2015

atti, freedom actUna norma per garantire accesso a tutti, o quasi, gli atti della pubblica amministrazione. Questo è , il Freedom of Information Act, disponibile in 90 paesi ma non ancora in Italia.

 

Presentato, in quest’ottica, un disegno di legge, giunto in Senato il 12 marzo e appena pubblicato, che ha fatto propria la domanda di trenta associazioni che il 18 febbraio scorso hanno chiesto la sua introduzione anche nel nostro Paese, riunita sotto l’egida del movimento “Foia4Italy”.

 

Si mira con questo nuovo DDL a introdurre disposizioni di ampio respiro in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza. La proposta normativa, facendo tesoro di lodevoli iniziative, come quella dell’Associazione «Foia4Italy», risponde alla necessità di introdurre un principio di «accessibilità totale» agli atti, premessa indispensabile per una reale cultura della libertà di informazione e della trasparenza.

 

Il disegno di legge introduce misure analoghe a quelle già da tempo in vigore in numerosi Paesi democratici, in particolare richiamandosi al Freedom of Information Act (FOIA) statunitense. Anche in Paesi europei, come il Regno Unito, a prescindere dalla presenza di uno specifico interesse, è garantito a chiunque il diritto di accesso.

 

In questa prospettiva, tale diritto diviene un efficace strumento a disposizione della collettività per esercitare un controllo dell’attività amministrativa e al tempo stesso consente il crearsi di virtuosi percorsi di partecipazione «dal basso» ai meccanismi decisionali.

 

In Italia invece il principio della «accessibilità totale», sia pur introdotto dalle leggi n. 15 del 2009, n. 150 del 2009 e n. 183 del 2010, resta una semplice affermazione teorica che non si traduce in pratica. Le menzionate leggi non sono risultate uno strumento adeguato a vincolare la pubblica amministrazione al principio dell’accessibilità totale, in assenza di un adeguato quadro sanzionatorio.

 

L’ultimo «Corruption perception index» di Transparency International purtroppo colloca l’Italia al sessantanovesimo posto tra le 175 nazioni monitorate: fanalino di coda dell’Unione europea insieme a Bulgaria e Grecia. Si ricorda inoltre che l’influenza della corruzione va ben al di là dell’illegalità del fatto stesso e tra i tanti negativi effetti si annovera la perdita di attrattività dell’Italia rispetto agli investimenti esteri.

 

In più occasioni la Banca Mondiale ha denunciato la rilevanza socio-economica della corruzione, reputando questo fenomeno come uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico e sociale. Il presente disegno di legge prevede dunque specifiche prescrizioni volte a modificare radicalmente la disciplina del diritto di accesso in Italia.

 

L’articolo 1 descrive finalità e oggetto disciplinando il diritto di accesso alle informazioni formate, detenute o comunque in possesso delle amministrazioni.

 

L’articolo 2 fornisce le definizioni di «amministrazione», «diritto di accesso», «informazione», «chiunque» e «richiedente».

 

L’articolo 3 stabilisce l’ambito di applicazione. Oltre alle pubbliche amministrazioni, le disposizioni si applicano a numerosi altri soggetti: le autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza; gli enti pubblici, economici e non economici; i gestori di servizi pubblici; gli organismi di diritto pubblico; le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate.

 

Risultano in ogni caso accessibili le informazioni, i dati ed i documenti connessi o pertinenti all’esercizio di funzioni pubbliche da parte di un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato.

 

L’articolo 4 riguarda il diritto di accesso. Viene stabilito chi è beneficiario del diritto di accesso e quali sono le modalità per esercitarlo. È inoltre stabilito che presso ciascuna amministrazione, la decisione sulle istanze di accesso è di competenza del responsabile per la trasparenza.

 

L’articolo 5 prevede un regime di tutela del diritto di accesso. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso o di differimento dello stesso, il richiedente ha la facoltà di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

 

Contro il diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso all’Autorità nazionale anti corruzione ovvero al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

 

L’articolo 6 disciplina le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso. Il diritto di accesso è escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato, per i dati in materia di tutela del segreto statistico e per quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica; nei procedimenti tributari; nei procedimenti selettivi; nel confronti dei documenti amministrativi contenenti formazioni di carattere psicoattitudinale  relativi a terzi; per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

 

Inoltre il diritto di accesso non è consentito quando dalla divulgazione dell’informazione può derivare una lesione di interessi pubblici. L’esclusione riguarda in particolare gli atti, i documenti, per le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all’integrità dello Stato democratico, all’interesse della sicurezza e della difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e l’interesse alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali.

 

L’articolo 7 disciplina la modalità dell’accesso. Viene sancito il principio che la richiesta di accesso alle informazioni non deve essere motivata. La richiesta va semplicemente presentata in forma scritta, con l’indicazione del nominativo del richiedente e del recapito, anche elettronico, per le comunicazioni con l’amministrazione. Inoltre è stabilito che l’accesso risulti sempre gratuito.

 

L’articolo 8 delinea il quadro sanzionatorio in caso di illegittimo diniego o l’illegittimo differimento dell’accesso alle informazioni.

 

L’articolo 9 prevede la salvaguardia dei regimi di maggior tutela.

 

L’articolo 10 contiene disposizioni transitorie e finali.

 

L’articolo 11 stabilisce l’abrogazione della normativa incompatibile con le nuove disposizioni.

 

L’articolo 12 riguarda le coperture finanziarie.

 

Per ulteriori informazioni potete consultare il testo completo del nuovo DDL in allegato all’articolo.

 

 

 

Fonte: Senato della Repubblica Italiana
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